ELETTORALE - Elezioni politiche 2018 – Presentazione e l’ammissione delle candidature

Articolo di Umberto Coassin

La legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» – oltre a riformare il sistema di voto e di assegnazione dei seggi – ha modificato anche le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l’elezione della Camera dei deputati (testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957) e per l’elezione del Senato della Repubblica (testo unico di cui al d.lgs. 533/1993); per le forze politiche, pertanto, sono previsti i seguenti adempimenti iniziali del procedimento:

1) deposito del contrassegno della lista presso il Ministero dell’interno;
2) deposito, presso il Ministero dell’Interno, del relativo statuto, ovvero, in mancanza dell’iscrizione, di una dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza;
3) deposito, presso il Ministero dell’interno, dell’eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste;
4) deposito, presso il Ministero dell’interno, del programma elettorale con l’indicazione del capo della forza politica;
5) deposito, presso il Ministero dell’interno, delle designazioni di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della relativa circoscrizione elettorale;
Il deposito del contrassegno, dello statuto (o dichiarazione di trasparenza), dei collegamenti, del programma elettorale e della designazione dei rappresentanti deve essere effettuato entro le ore 8 del 44º giorno (19 gennaio) e non oltre le ore 16 del 42º giorno (21 gennaio) precedente quello della votazione.

 

 

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