Privacy, alcune disposizioni continuano ad applicarsi, nonostante velleità "riduttive"

Privacy, alcune disposizioni continuano ad applicarsi, nonostante velleità “riduttive”

Dopo che l’art. 40, 2, lett. a) e b) D.-L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214, ha modificato alcune definizioni contenute nell’art. 4 D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, sono sorti dubbi interpretativi, non di poco conto, in conseguenza ad alcune “disarmonie” o, altrove, “carenza di coordinamento” (es.: per il fatto che alcuni soggetti (persone giuridiche, società, enti e associazioni) pur se tenuti a dati adempimenti, venivano/verrebbero a non avere più la possibilità di esercitare alcuni diritti tali da far proporre richieste di chiarimento, su cui il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con il Provvedimento n. 262 del 20/9/2012, particolarmente elaborato, motivato ed argomentato sotto il profilo interpretativo, che conclude con la considerazione per cui continuino a trovare applicazione anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni alcune norme interessate da tali modifiche, ma, anche, dal conclude la parte motivazionale, con il periodo: “ …. Si ritiene, in definitiva, che le problematiche evidenziate rendano opportuna un’ulteriore valutazione da parte del Parlamento e del Governo tesa alla verifica dei presupposti per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. …”.
Viene da considerare come, accidentalmente lo stesso giorno della pubblicazione del provvedimento, un funzionario ministeriale (senza altri riferimenti), di quelli di alta qualità professionale, nel corso di un colloquio, informale, abbia espresso sconfortanti considerazioni sulla ricorrente, sovrapponentesi attività normativa, rispetto a cui è “saltato” ogni principio di coordinamento e coerenza, ma soprattutto che i processi (quelli che avvengono in back stage) di formazione delle norme siano divenuti, nell’ultimo anno, ormai fuori controllo   dei “tecnici” dei ministeri competenti nelle diverse singole materie, per cui, anche quando vi siano “consulti”, neppure si considera la qualità del “tecnico” consultato, il ché è, a ben vedere, poco coerente con una compagine governativa auto-qualificatasi quale “tecnica”.
Il ché spiega, tra l’altro, anche  la predilezione per forme di “contributi d’idee” provenienti dalle fonti più disparate, quasi come se riferirsi si “tecnici per materia” costituisca una sorta di obbrobrio.  Atteggiamenti i cui esiti sono sotto gli occhi.

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