Procedimento amministrativo, pre-avviso di rigetto e provvedimento finale. Questo ultimo deve motivare, almeno un po’

Procedimento amministrativo, pre-avviso di rigetto e provvedimento finale. Questo ultimo deve motivare, almeno un po’

L’innovativa disposizione di cui all’art. 10-bis della 7/8/1990, n. 241, introdotta dall’art. 6 L. 11/2/2005, n. 15, riveste, invero, un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilito a mero onere formale e, neppure, a quello di adempimento istruttorio.

Essa, nell’imporre all’amministrazione di comunicare al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima di adottare un provvedimento sfavorevole, mira, infatti, a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, anticipando di fatto il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo, e comporta, in capo all’amministrazione, il conseguente obbligo di esplicitare, nella motivazione del provvedimento definitivo di carattere sfavorevole, le ragioni che portano a disattendere le controdeduzioni partecipative formulate dal privato.

Pur essendo vero che l’obbligo di dare conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non impone all’amministrazione una formale e analitica confutazione in merito di ogni argomento esposto, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell’art. 3 della stessa legge, un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (ex multis TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7.11.2012, n. 1041; TAR Campania, Napoli, n. 3072 del 2012), è altrettanto vero, tuttavia, che il privato deve essere messo nelle condizioni di capire le ragioni logico-giuridiche poste a sostegno del definitivo diniego, viepiù, quando, le sue argomentate osservazioni hanno messo in luce elementi non precedentemente emersi e rispetto ai quali l’amministrazione non ha assolutamente preso posizione all’esito dell’istruttoria svolta.

Lo ha affermato il T.A.R. per la regione Friuli-Venezia Giulia, Sez. 1^, sent. n. 358 del 21/6/2013.

Il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell’avviso dato ai sensi dell’art. 10-bis L. 7/8/1990, n. 241 – limitandosi amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole – è illegittimo, richiedendo tale norma di dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate” (Cons. Stato, sez. IV, 31.3.2010, n. 1834).

Nel caso di specie, il provvedimento di diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile è decisamente carente sotto il profilo dianzi evidenziato, in quanto si limita a riproporre le motivazioni esplicitate nel preavviso di diniego, senza affrontare minimamente la problematica evidenziata in sede di controdeduzioni del privato. Traspare, pertanto, quel difetto di motivazione (e di istruttoria) che la giurisprudenza ha più volte evidenziato quale elemento idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento (cfr. T.R.G.A. – Trento – 16 gennaio 2013, n. 13; TAR Campania, Napoli, sez. III, 15.12.2009, n. 8753, T.R.G.A. – Trento, 17.10.2006, n. 342).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *