ANPR - Procedimento anagrafico: la nuova attestazione di avvenuta conclusione positiva prevista dall’art. 62 del decreto legge n. 77/2021

Il Modello di Attestazione di avvenuta conclusione positiva del procedimento di iscrizione anagrafica

L’articolo 18-bis del d.P.R. n. 223/1989 prevede un meccanismo di formazione del silenzio assenso nei procedimenti anagrafici ad istanza di parte nel caso in cui nel termine di 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione non venga inviata la comunicazione di preavviso di rigetto prevista dall’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Decorso tale termine, la norma equipara il silenzio dell’amministrazione ad un provvedimento di accoglimento; nella specificità dei procedimenti di iscrizione e di mutazione anagrafica si tratta di un provvedimento di conferma della registrazione che è già stata effettuata nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione da parte dell’interessato.
Sebbene la norma configuri tale automatismo nell’interesse del cittadino, si ritiene tuttavia necessario che l’ufficiale d’anagrafe concluda sempre il procedimento di iscrizione o di mutazione anagrafica con l’adozione di un provvedimento espresso di conferma della registrazione effettuata.

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