Processo elettorale

Processo elettorale

Il principio d’inizio della prova, quale onere a carico del ricorrente, non può essere del tutto obliterato nemmeno nel processo elettorale e va riscontrato nella necessaria specificità delle censure, talché l’atto introduttivo deve indicare, non in termini meramente astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre sono inammissibili azioni esplorative indirizzate al mero riesame delle operazioni svolte (T.A.R. Lazio, sez. II, n. 8832/2012; Cons. Stato, sez. V, 9.9.2013 n. 4474; id. 15.7.2013 n. 3795), onde evitare di trasformare impropriamente il ruolo del sindacato giurisdizionale in una funzione di ripetizione dello scrutinio elettorale (T.A.R. Toscana, sez. II, 8.11.2013 n. 1520).

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