DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Procure rilasciate all’estero – Autenticazione della sottoscrizione

Oltre all’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci), per le procure rilasciate all’estero si rende necessaria, oltre alla traduzione in lingua italiana, la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici consolari italiani (art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 445 del 2000) ovvero, qualora si tratti di Paese che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 1253 del 1966, quanto meno la formalità della c.d. apostille, Infatti, come ritenuto in giurisprudenza, ai sensi della richiamata Convenzione internazionale sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita apostille, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero

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