ELETTORALE - Referendum popolare del 17 aprile 2016

Operazioni di voto degli elettori non deambulanti

La legge 15.1.1991, n. 15, consente agli elettori non deambulanti di votare presso sezioni elettorali ubicate in sedi prive di barriere architettoniche previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di apposita attestazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., salvo il caso in cui sulla tessera elettorale medesima non risulti essere stata già apposta, a cura del Comune ed a seguito di richiesta dell’interessato, l’annotazione del diritto al voto assistito (mediante la trascrizione sulla tessera della sigla” A VD” composta, in ordine invertito, delle lettere iniziali delle parole “diritto voto assistito”), di cui all’ultimo comma dell’articolo 55 del T.V. 30.3.1957, n. 361, come aggiunto dal secondo comma dell’articolo unico della legge 5.2.2003, n. 17.

Per approfondimenti si rimanda alla Circolare della Prefettura- UTG di Avellino 26 febbraio 2016, prot. n. 2193/S.E

 

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO

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MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE

 

– Disciplina dell’elettorato attivo
– Tenuta e revisione delle liste
– Organi del servizio elettorale
– Incandidabilità e ineleggibilità
– Elezioni del Parlamento nazionale
– Elezioni europee
– Elezioni regionali e comunali

 

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