Referendum (comunali) consultivi: eventuali controversie spettano all'A.G.O.

Referendum (comunali) consultivi: eventuali controversie spettano all’A.G.O.

Non sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie concernenti procedure referendarie comunali. Lo ha ulteriormente affermato il Consiglio di Stato, Sez. 4^, sent. n. 3254 del 12/6/2013, dichiarando inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto l’interruzione di un procedimento referendario consultivo. La giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 18.10.2011, n. 5559, e 1.10.2010, n. 7268; TAR Sardegna, sez. II, 20.4.2012, n. 411; TAR Lombardia, sede Milano, sez. II, 3.11.2011, n. 2616) ha ripetutamente avuto modo di evidenziare che, nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi delle procedure referendarie, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i promotori dei referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria, che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell’ordinamento in generale e non di uno specifico interesse della pubblica amministrazione. Interessante la qualificazione di  pari ordinazione.
Da ciò consegue che il diritto soggettivo pubblico dei promotori può essere affermato o negato, ma non degradato né inciso da atti posti in essere dagli organi di controllo della procedura referendaria.
Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo discende quindi in via immediata e diretta dalla circostanza che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è un diritto soggettivo pubblico.

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