ANAGRAFE - Residenza della persona

Residenza anagrafica – Cancellazione per irreperibilità

Per poter dichiarare l’irreperibilità di un soggetto è necessario rispettare le guarentigie di cui all’art. 4 della legge n. 1228/1954 ed osservare le procedure di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di cancellazione anagrafica laddove l’irreperibilità sia stata ritenuta in seguito ad un solo accesso all’abitazione, senza nemmeno la specificazione dell’orario o di altre circostanze utili a corroborare la dedotta fittizietà della residenza dichiarata o a far ritenere non giustificabile l’assenza contestata.

Leggi il testo della sentenza

 

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di Alessandro Francioni – Catia Cecchini – William Damiani – Barbara Gori
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