Residenza, conseguente iscrizione APR e idoneità alloggiativa: il Consiglio di Stato si è pronunciato

Residenza, conseguente iscrizione APR e idoneità alloggiativa: il Consiglio di Stato si è pronunciato

Anche se il parere sia stato espresso il 13/6/2012 (miracolo di S. Antonio?), pubblicato il 6/8/2012, ma diffuso con la circolare del MIN n. 1/2013 del 14/1/2013 dovrebbe essere ormai non più oggetto di discussione (anche se, a rigore, neppure doveva esserlo prima) la questione circa il rapporto tra registrazioni anagrafiche (dichiarazioni e successive iscrizioni APR) sorta a seguito delle modifiche alla L. 24/12/1954, n. 1228 da parte della L. 15/7/2009, n. 94, in particolare con riguardo all’idoneità dell’alloggio (o, al sovra affollamento).
Se il MIN, nella circolare, sottolinea il carattere non preclusivo rispetto alla residenza (e, a valle, alle sue registrazioni) delle condizioni igienico sanitarie dell’alloggio (spesso definito “immobile”, il parere n. 3479 del 6/8/2012 della Sez. 1^ del Consiglio di Stato, affronta anche alcuni altri aspetti, come quello del fatto per cui una titolarità nei controlli, oltretutto pre-esistente, costituisce un potere-dovere, individuandone le competenze (ASL e Corpi di P.L.), quello del principio di non discriminazione in ragione della cittadinanza (che, oltretutto, quando rivolto a cittadini dell’Unione europea costituirebbe altresì violazione del diritto dell’Unione europea stessa), quello del ribadire che il cambio di residenza costituisca un obbligo conseguente al mutamento della situazione di fatto ed, infine, quello sull’obbligo per le amministrazioni comunale di attivare i dovuti provvedimenti e il risanamento e lo sgombero degli immobili che risultino dai controlli come non rispondenti alla normativa eppure abitati, attivando quindi le procedure di c.d. “emergenza abitativa” previste dalle leggi regionali in materia di E.R.P. .

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