Revisione dinamica delle liste elettorali: motivi di cancellazione e dintorni

Revisione dinamica delle liste elettorali: motivi di cancellazione e dintorni

In occasione dei procedimenti propri di una revisione dinamica delle liste elettorali, un ufficio elettorale si è trovato nella situazione, non molto frequente, di un elettore interessato, pressoché contemporaneamente, ad un trasferimento di residenza in altro comune, nonché della comunicazione di perdita del diritto elettorale per un’interdizione temporanea dai pubblici uffici, quale pena accessoria conseguente ad una condanna penale.
Comprensibilmente, si è posta la questione circa quale motivo di cancellazione dalle liste elettorali fare riferimento, cioè se procedere ai sensi dell’art. 32, 1, n. 3), oppure n. 4) testo unico.
A ben guardare, sia che si segua un indirizzo che l’altro, il risultato finale (di lungo periodo) rimane a “somma zero”, anche se probabilmente potrebbe essere da suggerire il primo, con trasmissione del fascicolo elettorale al comune di nuova residenza.
Infatti, se si provvedesse con il secondo motivo, conseguirebbe l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di nuova residenza, il quale provvederebbe alla cancellazione per il motivo della perdita del diritto elettorale in occasione della revisione dinamica delle liste elettorali successiva (all’incirca dopo 6 mesi).
Ovviamente, la testi può essere confutata affermando che, trasmettendo il Mod. 3/D, andrebbe trasmesso anche (contemporaneità non sempre attuata) il fascicolo personale, in cui è presente la comunicazione della causa di perdita del diritto elettorale, e che il comune di nuova residenza, rilevando tale causa ostativa, dovrebbe motivare la non iscrizione (per trasferimento della residenza) con la sussistenza di una tale causa ostativa. La prospettazione, per altro, è esposta a possibili criticità, laddove non sia rilevata immediatamente – anche – la presenza di questa condizione ostativa.
L’episodio, per quanto rilevante sull’individuazione del motivo di cancellazione dalle liste elettorali, consente di rievocarne uno, molto risalente nel tempo, quando una persona è incorsa nella perdita del diritto elettorale (sempre quale pena accessoria ad una condanna penale …. rapina ..), per cui è stata cancellata per tale motivo dalle liste elettorali, con conseguente notifica (Mod. 6/D).
L’elettore (ormai, ex elettore), ricevutala, si è recato all’ufficio elettorale, chiedendo il motivo e l’impiegato – imbarazzatissimo – non ha avuto altro modo di esplicitare le motivazioni con un: “Lei sa perché è stato cancellato dalle liste elettorali”. Risultato: l’interessato, dopo una breve pausa (di riflessione?), non è andato oltre limitandosi ad un laconico: “Ah!”, allontanandosi senza altre reazioni.

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