ELETTORALE - Rilevazione semestrale del Corpo Elettorale

Revisione dinamica II^ tornata

Seconda tornata della revisione dinamica.

Devono essere apportate alle liste elettorali le seguenti variazioni:

• iscrizioni riguardanti:
a) coloro che abbiano trasferito o avuta ripristinata la residenza da altro Comune
b) coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ed abbiano già compiuto il 18° anno di età
c) i cittadini che siano risultati omessi nelle precedenti revisioni
d) i cittadini residenti all’estero, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o di reiscrizione ai sensi dell’art. 11
e) i cittadini già residenti all’estero che siano rimpatriati ed iscritti in anagrafe
f) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere temporanea, abbiano riacquistato la capacità per il decorso del termine
g) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere definitivo, abbiano riacquistato la capacità elettorale per annullamento della sentenza, amnistia, riabilitazione,
nonché quelli di cui alla lettera f) che per i medesimi motivi abbiano riacquistato la capacità prima della scadenza del termine
h) gli elettori che dovranno essere contemporaneamente proposti per la cancellazione per rettifiche di generalità
i) i cittadini residenti all’estero da iscrivere a seguito di decisioni della C.E. circ. su ricorsi presentati dagli stessi

cancellazione dei cittadini per i quali, dopo l’attuazione della prima tornata, sia pervenuta la documentazione comprovante la causa che determina la cancellazione stessa, ad eccezione delle cancellazioni per trasferimento della residenza in altro Comune della Repubblica, cui dovrà provvedersi esclusivamente con la prima tornata

• variazioni per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune.

Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al Prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.

I provvedimenti del responsabile dell’Ufficio elettorale relativi alle iscrizioni per trasferimento di residenza, per acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età e per riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative, unitamente all’elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse.

Del deposito il Sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da pubblicare nell’albo comunale ed affiggere in altri luoghi pubblici.

I provvedimenti del responsabile dell’Ufficio elettorale relativi alle variazioni per perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo di comunicazioni conformi al Mod. G/DN.
È necessario procedere alla notificazione dei provvedimenti di iscrizione relativi agli elettori residenti definitivamente all’estero.

Riferimenti normativi:

• artt. 32 e 41 d.P.R. 20.3.1967, n. 223
capitolo XIII circolare Min. interno 1.2.1986, n. 2600/L
circolare MIAITSE 13.2.2002, n. 6/2002

Modello

G-DN-119
Rilevazione delle variazioni apportate alle liste elettorali con la seconda revisione dinamica del 2016 (mese di Luglio 2016).

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