Richiesta di asilo internazionale: omosessualità requisito rilevante

Richiesta di asilo internazionale: omosessualità requisito rilevante

Accolto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4522 del 5 marzo 2015 il ricorso di un cittadino straniero contro la Commissione territoriale di Caserta che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata a seguito di un primo diniego in cui  veniva prospettata, per la prima volta, dal richiedente la sua condizione di omosessuale e la circostanza che l’omosessualità è oggetto in Liberia di sanzioni penali.

L’uomo aveva impugnato il provvedimento ma la Corte di appello lo aveva rigettato anche in ragione del fatto che l’omosessualità non era stata invocata come elemento idoneo a giustificare il rischio di persecuzioni nel Paese di origine nel corso della prima domanda. Di conseguenza, in base all’art. 29 del Dlgs 25/2008 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, la domanda non poteva essere accolta.

Il ricorso è stato accolto e conseguentemente  l’ordinanza è stata rimessa per la valutazione della Corte di appello di Napoli La Corte ricorda che tale esame dovrà tenere conto del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 6-1 n. 15981 del 20 settembre 2012) secondo cui “ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”.

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