STATO CIVILE - Richiesta di cambiamento del nome e del cognome – Valutazione discrezionale del Prefetto – Sussiste – Ambito valutativo – Specificazione

A norma degli artt. 89 e segg. del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54, l’istanza per il cambiamento del nome e del cognome è rimessa a una valutazione discrezionale del Prefetto, che deve porre a raffronto le ragioni poste a fondamento della richiesta alla luce dell’interesse pubblico alla tutela della funzione identificativa del nome e, allo stesso tempo, tenendo conto del fatto che il nome è oggetto di un importante diritto della personalità.

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