Riconoscimento paterno successivo a quello materno e decisione sul cognome

Riconoscimento paterno successivo a quello materno e decisione sul cognome

Accade che, talora, anche quanti commentino (specie se “a caldo”) le sentenze possano essere presi da pulsioni di ordine mediatico.
È il caso die (primi) commenti usciti attorno alla pronuncia della Corte di Cassazione, Sez, 6^ civ., sent. n. 108/201 del 28/1/2014, sintetizzata nell’asserzione che, nelle ipotesi dell’art. 262, 3 C.C., il cognome paterno può essere solo aggiunto a quello materno e non sostituirlo.
Nel caso in questione, la madre aveva duplice cittadinanza, facendo riferimento al fatto che anche il figlio riconosciuto (prima) dalla madre e (poi) dal padre (italiano) avesse più cittadinanza, con ciò richiamando il principio, di origine internazionalistica, della prevalenza della cittadinanza con cui sussiste il collegamento più stretto (sempre oggetto di accertamento giudiziale), ma altresì quello della prevalenza della cittadinanza italiana (principio che è coerente con il fatto che prevale la cittadinanza che è determinata dall’ordinamento giuridico di cui debba darsi applicazione), e valutando, nel caso concreto, come risultasse di maggiore opportunità l’assunzione del cognome del padre, in aggiunta (e non in sostituzione) del cognome materno, considerandosi anche (e sempre nel caso di specie) come il minore venga a vivere con la madre e con la famiglia di questa. Le valutazioni di opportunità, che meritano comunque considerazione, sono ben altro dalle affermazione di principi, indefettibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *