Ridefiniti i termini per la conclusione dei procedimenti del MIN

Ridefiniti i termini per la conclusione dei procedimenti del MIN

In attuazione dell’art. 2 L. 7/8/1990, n. 241, con il d.P.C.M. 21/3/2013, n. 58 sono stati definiti (o, meglio, ri-definiti, essendovi già stato provveduto in precedenza) i termini per la conclusione di procedimenti amministrativi, in particolare per quelli per cui vi sia l’esigenza di un termine maggiore di 90 giorni.
Tra questi sono compresi, oltre al procedimento di concessione della cittadinanza, il cui termine è individuato dall’art. 3 d.P.R. 18/4/1994, n. 362, anche i decreti (120 giorni) di cambiamento aggiunta di cognome o prenome (di competenza delle Prefetture-UtG), e altri procedimenti (tutti con termine a 180 giorni), come il riconoscimento dello status di apolide (art. 17 d.P.R. 12/10/1993, n. 572) giustificato per la peculiare natura del procedimento, e per la conseguente complessità dell’istruttoria.
Se da un lato, infatti, il riconoscimento dello
status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, dall’altro, il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficoltà di accertare in via costitutiva lo status di apolide. Occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l’interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un’altra.
Ciò richiede una lunga serie di verifiche e di accertamenti, che spesso devono essere estesi a vaste aree geografiche
; ma, anche e tra gli altri, i procedimenti per il riconoscimento giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche e per l’adozione del provvedimento di godimento della personalità civile per antico possesso di stato degli enti di culto cattolico e delle confraternite già esistenti al 7 giugno 1929 (procedimento questo ultimo che dovrebbe essere abbastanza raro, quanto meno dopo la “risistemazione” avvenuta dopo la L. 20/5/1985, n. 222, ma che potrebbe essere ancora di una qualche attualità in ambiti cimiteriali, in cui frequentemente i comuni sono stati pavidi ed inermi negli approcci con soggetti che, se privi della personalità giuridica, non avrebbero titolo ad operare, meno ancora essere destinatari di rapporti giuridici con i comuni, comportamenti che hanno favorito, di fatto, la persistenza di fenomeni che, a stretto rigore, dovevano essere affrontati subito dopo il Concordato dell’1/2/1929).

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