Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 22 novembre 2013, n. 83

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 22 novembre 2013, n. 83

Si segnala in particolare il seguente passaggio:
 
“…Si precisa, infine, che l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
Va, infatti, considerato quanto previsto:
· dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, secondo cui “L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
· dall’articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, in base al quale “Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”.
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, in virtù della disposizione contenuta nella nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.”

Qui il testo completo della circolare

 

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