RSC, dal 10/7/2012 si cambia. Modifiche di cognomi e nomi, nella competenza prefettizia

RSC, dal 10/7/2012 si cambia. Modifiche di cognomi e nomi, nella competenza prefettizia

Numerose volte, quando si citino norme, occorre farne seguire gli estremi dalla formuletta ” . e succ. modif. .”, o simili (es. ” . e s.m.i. ..”), per segnalare come la norma di riferimento sia stata interessata ad interventi modificativi. In genere, questa formula, non è stata largamente usata per il RSC, considerando che, dalla sua entrata in vigore, questo testo regolamentare era stato interessato solo alle modifiche/integrazioni del dPR 5/5/2009, n. 79, riguardante i titoli di legittimazione all’assolvimento della funzione di USC, senza che ciò incidesse sulle norme regolamentari nel loro complesso. Per altro, dal 10/7/2012 non può più essere così, dovendosi iniziare a parlare, e citare, il RSC richiamandosi a tale formula. Infatti, dopo i diversi passaggi in C,.d.M., fasi consultive e deliberazione finale del C.d.M. del 24/2/2012, con il d.P.R. 13/3/2012, n. 54 si sono disposte modifiche al RSC in materia di procedure di cambiamento di cognomi e prenomi. Modifiche che non entrano in vigore pressoché subito, ma dopo 60 giorni. Chi legga il testo delle modifiche, vi individua aspetti tipicamente di procedimento, non solo sulla competenza (che passa integralmente sul livello delle Prefetture-UtG), mentre non si ritrovano alcuni aspetti “motivazionali” che erano stati tanto oggetto di specificazione nel comunicato stampa del C.d.M.. n. 16 del 24/2/2012 e che sono stati oggetto di (purtroppo) ampia diffusione da parte dei mass media, facendo sorgere aspettative.

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