Sanzioni amministrative e carattere personale: esclusione della trasmissibilità ad eredi

Sanzioni amministrative e carattere personale: esclusione della trasmissibilità ad eredi

Le sanzioni amministrative, per principio generale, si estinguono ope legis (art. 7, legge 689/1981) con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibili agli eredi.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. 6^, sent. n. 423 del 28/1/2014, e, pertanto, nel caso in esame, gli eredi dell’originario destinatario della sanzione amministrativa inflitta dal Ministero per i beni e le attività culturali (a causa della distruzione, durante i lavori di sbancamento di un terreno di sua proprietà, dei resti di un’antica villa romana) che hanno riassunto il giudizio di primo grado contro il decreto recante l’intimazione di pagamento della predetta sanzione ed hanno interposto appello nella dichiarata veste di aventi causa dell’originario destinatario della sanzione, non hanno un interesse autonomo, sul piano processuale, a contrastare una pretesa sanzionatoria che l’amministrazione avrebbe potut o far valere solo nei confronti dell’effettivo trasgressore (e cioè del dante causa degli appellanti, deceduto durante la pendenza del giudizio di primo grado).
Il principio dell’intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa è corollario del carattere personale che contraddistingue (quantomeno a far data dall’entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689/1981), oltre che la responsabilità penale, anche la responsabilità amministrativa dell’agente, di tal che lo stesso principio deve ritenersi di applicazione indistinta e generalizzata, senza cioè che sia necessaria una espressa previsione in tal senso nell’ambito della particolare disciplina normativa di settore (cfr. Cass. civ., sez. I, 23.3.2004, n. 5743; Cass., sez. lavoro, 8.9.2003, n. 13113).
Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l’inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689/1981) e quelle – altrettanto intrasmissibili – tributarie (di cui alla legge 472/1997) hanno un carattere afflittivo ed una portata di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro (in tal senso, cfr. Cass., sez. lavoro, 6.6.2008, n. 15067).
A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche in riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità

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