CITTADINI STRANIERI - Scheda pratica – Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Svizzera

I professionisti che hanno conseguito nella Confederazione Svizzera il titolo professionale e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale.
Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione alla legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra. L’ Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l’applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.
Di conseguenza sono state introdotte agevolazioni che rendono la situazione dei cittadini elvetici di fatto analoga a quella dei cittadini comunitari, ad esempio la possibilità di avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
 
Per quali professioni si chiede il riconoscimento al ministero della giustizia
 
    agente di cambio
    agrotecnico
    assistente sociale / assistente sociale junior
    attuario / attuario junior
    avvocato
    dottore commercialista ed esperto contabile
    biologo / biologo junior
    chimico / chimico junior
    dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
    geologo / geologo junior
    geometra e geometra laureato
    giornalista
    ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell’informazione junior
    perito agrario e perito agrario laureato
    perito industriale e perito industriale laureato
    revisore contabile
    tecnologo alimentare
 
La presentazione delle domande
Si deve presentare domanda di riconoscimento utilizzando uno dei moduli indicati e inviando la documentazione indicata nell’elenco.
Al momento della presentazione, i moduli per le richieste devono essere già compilati, corredati dalla documentazione inserita negli elenchi, con la copia autenticata di un documento di riconoscimento e due marche da bollo del valore di euro 16,00 ciascuna.
 
L’esame delle domande
Se dall’esame della domanda emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, potrebbe essere chiesto all’interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura compensativa.

Per il riconoscimento della professione di avvocato nella Comunità Europea ci sono regole particolari:
– il Regolamento di attuazione per la prova attitudinale, D.M. 28 maggio 2003, n. 191
– la Direttiva 98/5/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquisita la qualifica professionale

fonte: www.giustizia.it

Modulistica
Domanda di riconoscimento di titolo professionale conseguito nella Confederazione Svizzera

 

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