Senato “federale” della Repubblica: quali proposte sono in corsa? Ovverossia: quale “federalismo”?

Senato “federale” della Repubblica: quali proposte sono in corsa? Ovverossia: quale “federalismo”?

A metà luglio, circa, ha iniziato a “girare” un testo di D.d.L. di revisione costituzionale, che interviene, tra l’altro, sul c.d. “bi-cameralismo perfetto” prevedendo il “Senato federale della Repubblica”.
Trascurando, intenzionalmente, gli aspetti “propagandistici” presenti nella Relazione (del tutto fisiologici e normali), si potrebbe considerare come l’art. 57, 1 Cost. vigente dal 1/1/1948, prevedesse come il Senato della Repubblica fosse “eletto a base regionale”, per cui si è cercato di cogliere (sul testo del D.d.L., non della Relazione) quali, e quanti, effetti dì’innovazione vi possano essere in quell’aggettivo “federale” inserito nella proposta ri-denominazione di tale rampo del Parlamento e, soprattutto, quali risultassero le – distinte – competenze legislative dei due, futuri, rami del Parlamento.
In alcuni casi, vi sono norme legislative che richiedono l’approvazione dei due rami del Parlamento, ed escluse queste materie, sembra che al “nuovo” Senato siano attribuite alcune competenze che, attualmente, si collocano (grossolanamente) nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni …. Non è che l’aggettivo sia, alla fin fine, … fine a sé stesso, di “bandiera”, portando ad un “nuovo” Senato “recintato” in ambiti ben poco … federalisti, dato che, almeno, in sede di Conferenza Stato-Regioni vi può anche essere un centro confronto ed una certa “contrattazione”, che non sarà più presente?
E, probabilmente, è proprio ad un superamento del dialogo, confronto, contrattazione (istituti che se possono influire sui “tempi”, costituiscono dei valori inserendosi in un quadro di partecipazione e – reciproca – leale collaborazione) con le regioni che si vuole giungere (o vi si giungerà, di fatto).
Probabilmente, anche chi sposi linee di orientamento “federaliste”. Potrebbe avere motivi per chiedersi quale significato abbia il termine “federalismo”, in queste proposte. Per non dire che i D.d.L. (oppure, P.d.L.) di revisione costituzionale comportano una tempistica (ma anche maggioranze di un certo rilievo) tali da poter essere considerata poco realistica quando presentata a, circa, 2 anni dal termine di una legislatura (non potendosene escludere una qualche cessazione … anticipata), per cui non va escluso che si sia in presenza di una sorta di fuga in avanti, per distogliere l’attenzione dalle contingenze.

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