STATISTICA - Rilevazione annuale degli eventi demografici di stato civile (D7A annuale)

Separazioni e divorzi consensuali

Sul sito Istat fino al 29 febbraio sarà possibile compilare il Modello “Rilevazione annuale degli eventi demografici di stato civile” (D7A annuale).

Per accedere alla compilazione del questionario occorrerà selezionare nel menù a tendina della finestra “Indagine” la voce “Rilevazione annuale degli eventi demografici di stato civile (D7A annuale)” . In caso di assenza di separazioni e divorzi consensuali (sia ex art. 6 sia ex art. 12), contrariamente a quanto avviene con i modelli Istat P5, non è previsto l’invio negativo (né annuale né mensile). È, invece, obbligatorio compilare il modello D7A annuale indicando con zero la parte relativa a separazioni e divorzi.

Gli obiettivi delle rilevazioni

Con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono state introdotte significative novità in materia di separazione personale e divorzio aventi finalità di semplificazione dei relativi procedimenti, prevedendo due nuove fattispecie procedimentali che coinvolgono direttamente gli Ufficiali di Stato Civile nello svolgimento delle loro attività.

Le novità normative e procedurali di cui agli articoli 6 e 12 del citato decreto legge n. 132/2014 introducono percorsi amministrativi diversificati, al ricorrere delle condizioni ivi previste, per le separazioni/divorzi consensuali rispetto a quelli giudiziali. Nello specifico, saranno di competenza degli uffici di Stato Civile dei Comuni rispettivamente:

la registrazione delle convenzioni di negoziazione assistita dall’avvocato (di nuova introduzione ex art. 6 del d.l. n. 132/2014) per i coniugi che decidono di separarsi o divorziare consensualmente ricorrendo alla negoziazione assistita da parte degli avvocati;
la redazione dell’ accordo concluso direttamente presso gli Uffici di Stato Civile dei Comuni mediante dichiarazione resa innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio (di nuova introduzione ex art. 12 del d.l. n. 132/2014).
A seguito di queste novità, gli Uffici di Stato Civile dei Comuni dovranno pertanto svolgere anche il ruolo di nuova unità di rilevazione statistica dei procedimenti consensuali che riguardano le separazioni personali dei coniugi e gli scioglimenti e le cessazioni degli effetti civili del matrimonio.

Chi deve rispondere

L’unità di rilevazione viene formalmente identificata nell’Ufficio di Stato Civile del Comune dove l’atto viene redatto (ex art.12) o presentato (ex art.6).

Nella pratica, si consiglia tutti gli operatori comunali coinvolti, per svolgere questi adempimenti di natura statistica, di avvalersi della collaborazione diretta dei cittadini interessati e/o dei loro avvocati (soprattutto nei casi di negoziazione assistita).Sulle modalità di questa collaborazione tra Uffici comunali, cittadini ed avvocati si lascia libera iniziativa ai Comuni, a seconda della loro organizzazione.

Obbligo di risposta

La realizzazione della ‘Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi’ (codice IST-00115) e la ‘Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio’ (codice IST-00116) sono inserite nel Programma statistico nazionale vigente, regolarmente approvato con legge.

L’obbligo di risposta per i soggetti privati è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 19 luglio 2013. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2014-2016 o del relativo Aggiornamento 2015-2016, il medesimo obbligo sarà sancito dal decreto di approvazione del nuovo Programma statistico nazionale e dell’elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati ad esso collegato.

Per i soggetti pubblici il medesimo obbligo è disciplinato dal citato art. 7 del d.lgs. n. 322/1989. Con specifico riguardo agli Uffici di Stato Civile l’obbligo di risposta diventerà effettivo con l’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016, al momento in corso di definizione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO IN UPLOAD DEL MODELLO D7A ANNUALE

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