STATO CIVILE - Siamo tutti figli uguali... anche sulla Gazzetta Ufficiale

Siamo tutti figli uguali… anche sulla Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015 il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Il decreto apporta significative modifiche al Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, d.P.R. n. 396/2000.

La novità principale contenuta nel decreto è la sostituzione, in tutto il testo (o quasi), dell’espressione figlio naturale con figlio nato fuori del matrimonio, e figli legittimi con figli nati nel matrimonio.

Per quanto riguarda altri interventi terminologici, viene eliminata dal regolamento dello Stato civile l’aggettivo incestuosi”, nella norma sul riconoscimento dei figli naturali, ovvero l’art. 42, comma 2 del d.P.R. 396/2000 e sostituito dall’espressione: “nati  da  persone  tra  le  quali  esiste  un  vincolo  di parentela in linea retta all’infinito  o  in  linea  collaterale  nel secondo grado, ovvero un vincolo di  affinita’  in  linea  retta,  ai sensi dell’articolo 251 del codice civile”.

Viene inoltre sostituita la parola potestà” con responsabilità genitoriale” contenuta nell’articolo 50.

Oltre a questa sostituzione viene fissata a 14 anni, invece che a 16, l’età del figlio nato fuori dal matrimonio sotto la quale l’ufficiale dello stato civile non può ricevere un riconoscimento in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante.

Il testo completa i precedenti interventi normativi sulla materia dei figli a partire dalla legge delega “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” (legge n. 219 del 2012) e il d.lgs. 154 del 2013 sulla “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”.

La riforma c.d. della filiazione unica introduce novità di rilievo per gli Ufficiali di Stato Civile, perché vi sono significativi cambiamenti in materia di accertamento dello status e questo si ripercuote non poco nelle attività che quotidianamente gli Ufficiali sono chiamati a compiere.

La tendenza europea è di unificare lo status, quindi lo status del figlio è lo stesso sia che i genitori siano uniti o no in matrimonio e questo è un aspetto importante perché prevalentemente accentra l’attenzione sulla posizione del figlio e non guarda la posizione dei genitori.

Sono quindi definitivamente scomparsi anche a livello formale e terminologico i concetti di naturalità e legittimità dei figli. Questo ha anche delle ripercussioni sul cognome e sulle annotazioni sull’atto di nascita, bisogna apportare correzioni per quel che riguarda tutti questi profili.

L’art. 49 è stato infatti modificato dal decreto n. 26/2015. in particolare è stata soppressa la lettera n) del comma 1, che elenca le annotazioni da approtare sull’atto di nascita. Con la conseguenza che non si annoteranno più sull’atto di nascita le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni.

E sono stati abrogati i commi 2 e 3 che prevedevano “2. All’annotazione della legittimazione per susseguente  matrimonio provvede  l’ufficiale  dello  stato  civile  che  ha  proceduto  alla celebrazione  del   matrimonio   o   all’annotazione   dell’atto   di riconoscimento, quando questo è  successivo  al  matrimonio,  se  ha notizia dell’esistenza di figli legittimati  per  effetto  di  “detto matrimonio e dell’avvenuto riconoscimento.
3.  All’annotazione  della  legittimazione  per  provvedimento  del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della  Repubblica  o di chiunque vi abbia interesse.

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