AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Requisiti per l’accreditamento dei gestori

Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)

È illegittimo l’art. 10, comma 3, lett. a), del d.P.C.M. 24.10.2014 – con il quale sono state definite le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e stabiliti tempi e modalità di adozione del sistema SPID da parte di pubbliche amministrazioni ed imprese – laddove prevede, tra i requisiti per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale, il possesso, da parte della società di capitali, da costituire obbligatoriamente, di un capitale sociale di 5 milioni di euro. Non può invero condividersi l’argomento secondo cui l’elevato capitale sociale minimo di 5 mln di euro della società di capitali, alla cui costituzione debbono procedere i gestori dell’identità digitale nel sistema SPID, sarebbe indispensabile per dimostrare la loro affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria, e ciò solo perché l’attività di cui trattasi richiede un rilevante apporto di elevata tecnologia, la cui validità non può ritenersi direttamente proporzionale al capitale sociale versato. In questi termini, si evidenzia altresì l’illegittimità per irragionevolezza dell’impedimento all’accesso al mercato di riferimento, dovuto all’elevato importo del capitale sociale minimo richiesto con l’atto impugnato, trattandosi di scelta rivolta a privilegiare una finalità di incerta efficacia, a fronte della sicura conseguenza negativa di vedere escluse dal mercato stesso tutte le imprese del settore di piccole e medie dimensioni

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