ELETTORALE - Tessera elettorale

Smarrimento tessera elettorale

È ben possibile che la sequenza composta dalla denuncia di smarrimento della tessera elettorale e dal successivo rilascio del duplicato possa svilupparsi interamente all’interno dell’organizzazione comunale, senza cioè che vi sia l’esclusiva di una ripartizione esterna della fase iniziale della sequenza stessa (mediante denuncia di smarrimento solo agli uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri). Non vi è, in altri termini, per la legge alcuna preclusione nei confronti della Polizia municipale a ricevere utilmente una tale denuncia di smarrimento o di furto, anche se poi è lo stesso Comune, mediante altra articolazione organizzativa, che rilascia il duplicato della tessera elettorale. Diversamente, del resto, si dovrebbe irragionevolmente concludere che la Polizia municipale è abilitata, in quanto polizia giudiziaria, a ricevere la denuncia per furto (che è notitia criminis), ma non quella per smarrimento (che non si riferisce a un reato): benché siano i medesimi gli effetti pratici riguardo all’abilitazione pratica al voto, cioè il rilascio da parte del comune del duplicato della tessera elettorale.

Va dichiarata l’inammissibilità della contestazione riguardante la designazione degli scrutatori, laddove la censura risulti generica e limitata al richiamo ad un’indistinta indicazione degli scrutatori componenti di seggi come non meglio identificati “membri” della maggioranza uscente, senza riportare nomi, modalità del procedimento seguito nemmeno nei tratti sommari e senza specificare gli accadimenti nel dettaglio in almeno uno dei seggi.

Consiglio di Stato 22/2/2016, n. 708

 

∗ LA REDAZIONE CONSIGLIA

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MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE

           Novità aprile 2016

– Disciplina dell’elettorato attivo
– Tenuta e revisione delle liste
– Organi del servizio elettorale
– Incandidabilità e ineleggibilità
– Elezioni del Parlamento nazionale
– Elezioni europee
– Elezioni regionali e comunali

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