Spending (& spanding) review (3). Il D. L. è stato convertito … ed è subito applicazione. (2) Province e loro, possibile, ri-ordino

Spending (& spanding) review (3). Il D. L. è stato convertito … ed è subito applicazione. (2) Province e loro, possibile, ri-ordino

L’art. 17, 2 D. L. 6/7/2012, n. 95 ha previsto che, entro 10 giorni, il C.d:M. (con un atto amministrativo …) definisse i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, cosa cui è stato provveduto con la Deliberazione del C.d.M. del 20/7/2012 (chissà quali calendari usino a Palazzo Chigi? Anche se non sia da escludere la (loro” ferrea convinzione che ogni termine sia sempre meramente ordinatorio …) .
Si tratta di criteri di ri-ordino, che vengono indirizzati ai Consigli delle autonomie locali di ciascuna regione a statuto ordinario e che si colloca sulle scie di quelle posizioni che ritengono, spesso, le province una sorta di enti inutili, fattori di spreco.
Non è il caso di addentrarci su questo terreno, ma solo considerare, in primis, quali siano le funzioni assolte da questi enti, per cui una loro (eventuale) soppressione, a parte gli interventi che sarebbero necessari sotto il profilo costituzionale, ora aggirato con il ricorso alla logica del ri-ordino, richiederebbe di individuare quale altro soggetto le assolva.
Per altro, la Deliberazione del C.d.M. del 20/7/2012 si sottrae bellamente dall’affrontare il nodo di fondo, quello dello “strumento” attraverso cui pervenire ad un tale ri-ordino, rispetto a cui, pur se qualcuno richiami l’istituto del referendum popolare ai sensi dell’art. 132 Cost. (forse non esattamente proprio), si potrebbe valutare debba operare l’art. 117, comma 4 Cost., impostazione che, se ed in quanto sostenibile, giustificherebbe l’invio della deliberazione (di indirizzo, mero indirizzo …) alle regioni, più che ai Consigli delle autonomie locali di ciascuna regione (a statuto ordinario), organismi che, semmai, dovrebbero essere interpellati, consultivamente, dalle regioni che si attivino per un tale ri-ordino.
Per altro, il riferimento all’art.117, 4 Cost. è escluso, dal momento che l’art. 133, 1 Cost. attribuisce allo strumento della legge (dello Stato), ma …. “su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione”, in qualche modo integrando l’art. 71 Cost. Inoltre, i Consigli delle autonomie locali sono organi di consultazione fra la Regione e gli enti locali (art. 123, 4 Cost.) e non organi di rappresentanza dei comuni (dove qui il termine “rappresentanza” va letto nel significato che ha negli artt. 1387 e ss. C.C., come capacità, titolarità, legittimazione ad agire in nome e per conto altrui).
Tra l’altro, il percorso trova fondamento nell’art. 17, 3, secondo periodo D.-L. 6/7/2012, n. 95, con cui si attribuisce ai “piani di ri-ordino” deliberati dai Consigli delle autonomie locali (entro 40 giorni) la qualificazione di “ iniziative di riordino delle province”, allorquando, per la Costituzione, l’iniziativa spetta ai (singoli) comuni ….

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