Spending (& spanding) review (3). Il D.-L. è stato convertito … ed è subito applicazione

Spending (& spanding) review (3). Il D.-L. è stato convertito … ed è subito applicazione

Il D.-L. 7/5/2012, n. 52 (vedi Newsletter n. 10/2012 del 17/05/2012 [2012.242] ) è stato convertito nella L. 6/7/2012. n. 94 ed il relativo testo coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella stessa G.U. n. 156 del 6/7/2012.
In modo decisamente tempestivo (sic!) sulla medesima G.U. n. 156 dello stesso giorno, ma nel S. O. n. 141/L è stato pubblicato anche il D.-L. 6/7/2012, n. 95, variamente “pre-annunciato”, in questo o quello dei suoi contenuti, dai mass media. Vi è …..una qualche “riduzione” di personale alle dipendenze da P.A., numerica per i dirigenti, in termini di spesa complessiva per il personale non dirigenziale (ed, oltretutto, con un netto (…) miglioramento nelle relazioni sindacali, dato che la “consultazione” sulle dotazioni organiche è trasformata in “informazione”, che, oltretutto, piò essere preventiva, ma anche … successiva), riduzione che può aversi, anche per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
Per gli EE. LL. si assumono i parametri del rapporto dipendenti/popolazione, in termini di “consolidato” con personale di eventuali società partecipate, con blocco delle assunzioni per chi si trovi sopra il 20% della media nazionale, e con misure particolari (trattamento delle posizioni sopranumerarie ….) per cui sia sopra il 40% della media nazionale.
Si intervengono sulle locazioni passive da parte delle P.A. prevedendo, tra l’altro, che i comuni, province e regioni cedano in uso (gratuito) immobili di proprietà alle Amministrazioni dello Stato, per finalità istituzionali: lo Stato risparmia sui canoni di locazione, ma gli enti territoriali “perdono” il cespite di entrata derivanti dalle locazioni (che sia stati differiti i termini per l’adozione delle delibere di bilancio preventivo 2012 considerando anche questi effetti?).
Passi la riduzione dei trasferimenti erariali, ma “obbligare” a mettere a disposizione, gratuitamente, gli immobili, appare, oltre che lesivo dell’Autonomia locale, anche frutto di una logica molto centralista, e da “patto leonino”. Vengono, di fatto, soppresse le c.d. “società strumentali”, che alcuni vedevano come una “via di fuga” rispetto alle invasive manovre “anti-società in house), salvaguardando le società eroganti servizi ai cittadini (ma fatturati alle amministrazioni), oltretutto con C.d.A. a composizione … strana, cioè composti da 2 dipendenti della P.A. e un terzo (o, almeno, dalla maggioranza), che fa l’A.D.: in pratica, la P.A. è sempre nelle condizioni di mettere in minoranza l’A.D. In materia di ferie si applica (malamente) il principio della loro irrinunciabilità (art. 36, 3 Cost.), escludendone la monetizzazione anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Viene meno la possibilità di una “pratica”, un tempo presente in alcune P.A., di attribuire incarichi di consulenza ai “propri” pensionati. Interventi, riduttivi, sul numero delle province (e delle Prefetture-UtG), da adottare a tamburo battente: si ridurrà, così, anche il numero delle sigle per le targhe automobilistiche … Per altro, la “cosa bella” è quella che prevede anche la … redistribuzione del P.S.I. (patto di stabilità interno) tra le province superstiti o assorbenti. Viene anche ripreso l’istituto della città metropolitana, introdotto fin dalla L. 8/6/1990, n. 142 ma, nei fatti, mai decollato, prevedendo che (dal 1/1/2014, ma anche prima, se del caso) la soppressione delle province interessate, trasformate in Città metropolitane. Si tratterà di approfondire gli effetti sul Roma Capitale, abbastanza recentemente, ha ottenuto quel peculiare riconoscimento che le è stato attribuito dall’art. 114, 3 Cost.
Ma, forse, si tratta solo di anticipare progetti, già “sussurrati”, per l’elezione di 2° grado di organi delle province ….
Del tutto interessante, come si inizi a parlare con linguaggio dell’Unione europea, dato che i servizi pubblici locali sono ora individuati quali servizi di interesse generale …. Per altro, i servizi oggi considerati dall’art. 14 T.U.EL. sono ricondotti/riconosciuti tra le “funzioni fondamentali” dei comuni, funzioni fondamentali che devono essere svolte in forma associata per i comuni fino a 5.000 abitanti (soglia che si riduce a 3.000 per i comuni montani/isolani o Campioni … d’Italia). Nelle Unioni dei comuni vengono a sublimarsi le giunte dei comuni parte.
Comunque, non vi sono solo “tagli”, se si consideri come, per il 2013, il fondo per le missioni internazionali è incrementato (non determinato, bensì’ incrementato rispetto al previsto), di (solo) 1 miliardo, mentre ½ miliardo è previsto, per il 2012 (se il D.-L. fosse stato adottato a gennaio, forse la somma sarebbe la medesima) per le spese connesse all’eccezionale afflusso dal Nord Africa.

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