Spese legali: spetta, se concorrano anche altre condizioni, anche per il giudizio avanti alla Corte dei Conti.

Spese legali: spetta, se concorrano anche altre condizioni, anche per il giudizio avanti alla Corte dei Conti.

Il Consiglio di Stato, Sez. 4^, sent. n. 2766 del 10/5/2011, ha ritenuto che, per quanto riguarda la rimborsabilità delle spese legali a seguito di sentenza definitiva di assoluzione, l’amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità sulla formula e sulle ragioni dell’assoluzione stessa, diversamente consentendosi un’inammissibile riedizione del giudizio di ascrivibilità del fatto illecito per cui il dipendente è stato imputato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.3.2011, n. 1713).
Con specifico riguardo al giudizio di responsabilità contabile, poi, il rimborso, da parte dell’amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, è subordinato al definitivo proscioglimento dei succitati soggetti, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto all’assoluzione; e, pertanto, va riconosciuto il diritto al rimborso de quo anche in presenza di proscioglimento per mere ragioni di rito (cfr. parere Cons. Stato, sez. I, 29.10.2003, n. 3218).
Ne consegue che è illegittimo il diniego di rimborso delle spese legali sostenute per il processo subito dinanzi alla Corte dei conti per presunta responsabilità erariale, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione, motivato con riferimento all’asserita mancanza, nella specie, di una sentenza “di proscioglimento nel merito ovvero completamente assolutoria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *