Statistica giudiziaria: regolamento sulle tipologie e modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati.

Statistica giudiziaria: regolamento sulle tipologie e modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati.

Nel contesto del SISTAN, nonché del Programma statistico nazionale rientra anche la statistica giudiziaria, curata dall’Ufficio statistica del Ministero della giustizia.
Con il D. M. 24/5/2012. n. 102 è stato adottato il regolamento che individua la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati pertinenti alle statistiche giudiziarie consultabili da una serie di figure (art. 7) incardinate nell’ordinamento giudiziario.
Per l’art. 5, è sempre consentita la raccolta ed estrazione dei dati e delle informazioni concernenti:
a) la classe di età (la “classe di età”, non l’età, il ché solleva se, per classe di età, si intenda l’età compiuta o, in analogia ad altri contesti, l’anno di nascita …. ) delle persone fisiche;
b) la nazionalità delle persone fisiche;
c) la residenza, il domicilio e la dimora delle persone fisiche [*];
d) la natura, tipologia, sede, stabilimento e domicilio delle persone giuridiche;
e) la natura e la tipologia della controversia e del procedimento;
f) la natura del reato e dell’illecito;
g) la tipologia del reato e dell’illecito;
h) la rubrica del reato e dell’illecito [*];
i) il luogo e il periodo di consumazione del reato e dell’illecito;
l) i dati identificativi del magistrato assegnatario del procedimento e di colui che ha emesso l’atto e il provvedimento, anche non definitorio;
m) i dati identificativi del personale che ha trattato il procedimento, effettuando registrazioni ed annotazioni sul sistema informatico;
n) la tipologia dell’atto e del provvedimento, anche non definitorio, adottato;
o) la modalità di definizione del procedimento, i dati amministrativi e contabili.
I dati rientranti nelle tipologie contrassegnate da [*] possono essere acquisiti solo successivamente all’emissione del provvedimento di archiviazione o all’esercizio dell’azione penale (artt. 405, 408 e 411 CPP).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *