Stato civile – Cittadinanza – Acquisto – Atti di stato civile pregressi – Trascrizione – Omissione – Conseguenze – Legittimazione a richiedere la trascrizione – Termini procedimentali

Stato civile – Cittadinanza – Acquisto – Atti di stato civile pregressi – Trascrizione – Omissione – Conseguenze – Legittimazione a richiedere la trascrizione – Termini procedimentali

Quesito: Alcuni cittadini stranieri dopo il giuramento e la trascrizione del decreto di cittadinanza non si presentano per richiedere la trascrizione dell’atto di nascita per sé e/o per i figli minori.
Si chiede pertanto se, in caso di acquisto di cittadinanza italiana da parte di straniero, dopo il giuramento e la trascrizione del decreto, si debba obbligatoriamente provvedere alla trascrizione del suo atto di nascita che viene trasmesso solitamente dalla Prefettura o soltanto su richiesta dell’interessato ex art. 12 dpr 396/2000.
A parere dello scrivente ufficio nessuna norma prescrive la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero relativo ad un soggetto che, al momento della nascita non aveva la cittadinanza italiana a differenza dell’obbligo previsto dagli artt. 15 e 17 D.P.R 396/2000 quando l’atto di nascita, parimenti formato all’estero, si riferisce a una persona che, al momento dell’evento, era cittadino italiano.
Pertanto solo nel caso in cui il neo cittadino presenti istanza ex art. 12, comma 11, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 si provvederà alla trascrizione del suo atto di nascita.
Si chiede inoltre se, nell’ipotesi in cui per carichi di lavoro non si possa immediatamente provvedere alla trascrizione, debba comunicarsi l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 indicando, come data di avvio del procedimento quella della presentazione dell’istanza orale o scritta e come termine finale di conclusione del procedimento gg. 60, da indicare anche nel regolamento comunale, in analogia al termine di cui all’art. 6 della legge 2 aprile 2003 n. 104 , in assenza di norme di legge di regolamento statale e circolari che dettano la tempistica di atti che provengono dall’estero.

 

Risposta: La trascrizione di atti di stato civile pregressi relativi a cittadini stranieri che acquistino la cittadinanza costituisce prassi non prescritta, ma neppure ammessa, per quanto essa risponda ad evidenti ragioni di utilità, sia per gli interessati che per i terzi (tra cui le pubbliche amministrazioni), al punto che si è venuta, nel tempo, a formare il convincimento per cui questo adempimento risponderebbe ad una sorta di obbligatorietà.
Obbligatorietà che sussiste, alla luce degli artt. 15, comma 2 e 16 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. (così come sussisteva per le norme, corrispondenti, precedentemente in vigore), disposizioni che attengono alle fattispecie di atti di stato civile formati all’estero riguardanti cittadini italiani, al momento dell’evento in essi registrato.
Poiché, nel caso di acquisto della cittadinanza, non operano evidentemente queste disposizioni, un’eventuale trascrizione di atti di stato civile formati all’estero (in epoca antecedente all’acquisto della cittadinanza italiana), può avvenire secondo le modalità dell’art. 12, comma 11 d..P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., norma di portata generale (che cede unicamente di fronte alle norme sopra citate, in quanto aventi natura di norme speciali).
Con riferimento all’ipotesi, qui prospettata, di una trascrizione che avvenga, per così dire, d’ufficio, si osserva come la norma testé citata individui una legittimazione, oltre che in capo alla persona interessata, anche nella pubblica autorità, la quale sarebbe ammessa a richiedere la trascrizione se ed in quanto vi sia una norma di legge che ne prescriva la legittimazione a richiedere la trascrizione.
Circa i tempi per la trascrizione, dovrebbe osservarsi come qualora essa avvenga oralmente, non potrebbero aversi termini, dovendo la trascrizione essere necessariamente contestuale al ricevimento della richiesta (orale) di trascrizione, cioè alla sua verbalizzazione (Form. n. 192); qualora la richiesta di trascrizione abbia luogo in forma scritta, fermo restando quanto stabilito dal n. 3 Tariffa, Parte 1^, allegato A) al d..P.R. 26 ottobre 1972, n., 642 e succ. modif. (sempreché la richiesta di trascrizione non provenga dall’estero; art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif., nei casi di acquisto della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero), i termini di esecuzione della trascrizione dovrebbero, a rigore, essere quelli della massima tempestività ( … subito …), in quanto la normativa prevede un unico caso nel quale sia previsto un termine per tale adempimento, caso che non appare estensibile, né generalizzazione (costituendo norma speciale), a situazioni estranee ad esso: si tratta dell’art. 5, comma 6, secondo periodo,. d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, per il quale, in questi casi, la trascrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile trasmessi dall’autorità consolare italiana.
Andrebbe, infine, osservato come la definizione di termini per la conclusione di procedimenti di stato civile (costituiti da iscrizioni, trascrizioni, annotazioni) non può rientrare nell’ambito della potestà regolamentare comunale, trattandosi di materia di competenza legislativa (e, quindi, anche regolamentare) dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. i) Cost. Obiettivamente, va considerato come , anche se le disposizioni, ed i principi, che regolano il servizio dello stato civile non prevedano sempre termini per la conclusione dei relativi procedimenti, determinando che essi debbano sempre e comunque avvenire senza indugio, nei fatti possono registrarsi anche situazioni che non sempre consentono quella tempestività che costituisce principio ispiratore del servizio, potendosi anche ammettere (ma solo operativamente) che l’Ufficiale dello stato civile possa indicare, nella comunicazione considerata dagli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. un termine per la conclusione del procedimento, che non potrebbe essere diversa da quella dell’art. 2, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., in quanto operante, per così dire, per default, in assenza di diversa disposizione di legge (non si citano i provvedimenti dei commi 3, 4 e 5 stesso articolo, in quanto non emanati, in materia), ricordando, incidentalmente, come a questi fini non sussiste titolarità a fonti di rango regolamentare.

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2 commenti su “Stato civile – Cittadinanza – Acquisto – Atti di stato civile pregressi – Trascrizione – Omissione – Conseguenze – Legittimazione a richiedere la trascrizione – Termini procedimentali

  1. Buongiorno

    Grazie mille per il chiarimento. In pratica, cosa succede se un neocittadino non chiede la trascrizione dell’atto di nascita? In particolare, puo’ comunque richiedere la carta di identita’ valida per l’espatrio e/o il passaporto oppure deve aspettare che l’atto di nascita sia trascritto?

    Grazie

  2. Uno e diventato diventato cittadino italiano nel 2011 e non ha trascritto l atto di nascita per che in cumune non hanno detto niente.
    Nel 2019 e trasferito in un altra città più vuole sposarsi. Il cumune della nuova residenza non vuole trascrivere l atto di nascita. Cosa devi fare? Grazie

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