Stranieri, convenzioni matrimoniali, atti di matrimonio trascritti ex art. 19 RSC e loro annotabilità

Stranieri, convenzioni matrimoniali, atti di matrimonio trascritti ex art. 19 RSC e loro annotabilità

La questione sorge da un fraintendimento, anzi da una serie di fraintendimenti, il principale dei quali è individuabile in un’ottica assolutistica ed universalistica, cioè quella di applicare norme, anche di procedimento, italiane a chi non lo sia.
Il caso è quello, abbastanza diffuso, di sposi stranieri che intendano – limitatamente all’ambito italiano (non potendosi mai affermare che questa prospettiva operi anche nell’ordinamento, o negli ordinamenti, di appartenenza) – stipulare convenzioni matrimoniali, per cui, frequentemente, è richiesto loro di provvedere, prima, alla trascrizione, nei registri di stato civile italiani, dell’atto di matrimonio avvenuto all’estero, dato che ciò costituirebbe un presupposto per l’annotazione, agli effetti dell’art. 162 CC, norma italiana ed applicabile a chi sia di cittadinanza italiana (quale ne sia la residenza), mentre sembra proprio volersi ignorare la portata dell’art. 30, comma 3, 1° periodo, L. 31/5/1995, n. 218.
Tali trascrizioni possono avvenire ex art. 19 RSC, norma che già di per sé stessa presenta criticità, nel senso che viola il principio di sovranità degli (altri) Stati, dato che presupporrebbe che solo l’Italia possa disporre di registrazioni probatorie di uno status.
Di fronte ad istanze di annotazioni di convenzioni matrimoniali stipulate in Italia da stranieri (stipulate secondo il diritto italiano, oppure secondo il diritto che regola i rapporti matrimoniali tra i coniugi aventi altre cittadinanza?), gli USC ricusavano di eseguire tali annotazioni, fondandone il diniego sull’art. 19, 3 RSC, anche quale tribunale (non vi sono state, poi, molte pronunce) ha disposto (contravvenendo all’art. 453 CC) di provvedere ad eseguire tali annotazioni. 
Il MIN ha interessato della questione il Consiglio di Stato, la cui Sez. 1^ (consultiva), con parere n. 1732 del 12/7/2011, ha ritenuto che le trascrizioni considerate dall’art. 19 RSC non siano veri e propri atti dello stato civile (secondo la normativa italiana), ma presentino uun carattere meramente riproduttivo di atti formati all’estero, ma ha, anche, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali, ritenuto che la normativa stessa non precluda l’annotazione delle convenzioni matrimoniali, .. in chiave di agevolazione agli stranieri residenti in Italia.
Tale parere viene portato a conoscenza (dei Sindaci) dal MIN con la circolare n. 22 del 3/8/2011, di cui, d’ora in poi, occorrerà tenere conto.

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