Studi, consulenze e loro riduzione

Studi, consulenze e loro riduzione

Come largamente noto, l’art. 6, 7 D.-L. 31/10/2010, n. 78 (convert. in L. 30/7/2010, n. 122) ha posto un freno alle spese per incarichi di consulenza e consulenze, limitandolo ad 1/5 dell’ammontare della spesa sostenuta, a questo titolo, nel 2009. Si tratta di una misura (neppure la prima adottata in questa materia) che, a parte la dichiarata volontà di riduzione del c.d. “costo degli apparati”, risente di un uso, talora anche smodato, di questi istituti, tanto che, in precedenza, se ne era subordinato il ricorso ad una previa comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti (e alcune Sezioni Regionali avevano dato disposizioni nel senso di predisporre la comunicazione ma non di inoltrarla, se non su richiesta della Sezione regionale stessa, in ciò sterilizzandone gli effetti, anche se non per una quale propensione allo scialo da parte delle Sez. Reg. Corte dei Conti, quanto per la difficoltà, se non impossibilità, di effettuare un qualche controllo di di un numero “pesante” di comunicazioni).
Uso smodato in quanto, accanto a situazioni in cui oggettivamente sussistevano le esigenze, quando non anche la necessità, per un conferimento di incarichi di studio e di consulenze, abbastanza frequentemente vi si ricorreva con altre finalità. Si trascurano le consuetudini, di un tempo, presso alcuni comuni metropolitani che vedevano il ricorso a questo istituto nei riguardi dei dirigenti collocati a riposo (una sorta di benefit ai pensionati), per considerare piuttosto la sua distorsione nei riguardi di “consulenti” particolarmente “fedeli” all’amministrazione, quando non anche (secondo le cronache) nei riguardi dei c.d. “porta-borse”.
 L’uso improprio dello strumento produce, di fatto, una limitazione che colpisce principalmente le situazioni in cui vi sia, o vi sarebbe, effettivamente l’esigenza, o anche la necessità, di farvi ricorso.
In materia di limitazioni della spesa per incarichi di studio e di consulenza da parte delle P.A. comprese nel c.d. conto economico consolidato (con alcune inclusioni ed esclusioni), la Presidenza del C.d.M., Dipartimento della funzione pubblica è intervenuta con la circolare n. 3/2011 del 14/3/2011, che non dice poi molto, limitandosi a richiamare le caratteristiche di questi incarichi, i possibili rapporti instaurabili e alcune situazioni specifiche.

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