CITTADINI STRANIERI - Sul diritto – permesso di soggiorno

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16/1/2014, n. C-423/12

di Rinaldi Manuela (www.diritto.it)

Massima
Al fine di poter essere considerato a carico di un cittadino dell’Unione, un discendente che abbia età superiore a 21 anni, cittadino di paese terzo, non è tenuto a dimostrare di aver tentato con qualsiasi mezzo di garantire il proprio sostentamento.
In tal senso, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, uno Stato membro non può esigere che il discendente dimostri di aver inutilmente tentato di trovare una occupazione (lavorativa) oppure di ricevere aiuti al fine del proprio sostentamento nel paese di origine.

Premessa
Nella decisione del 16 gennaio 2014 è stato precisato che l’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (1) deve essere interpretato nel senso che non può consentire ad uno Stato europeo di esigere che il discendente di una persona che ha il permesso di soggiorno (2) dimostri, per poter essere considerato a carico della persona succitata, ossia che ha il permesso di soggiorno, e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» contenuta nella direttiva comunitaria, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche in GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra R., cittadina filippina, e il Migrationsverket (3) in merito al rigetto della domanda dell’interessata diretta a ottenere il permesso di soggiorno in Svezia.

Conclusioni
Con la decisione in commento si è precisato che l’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l’età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell’interpretazione della condizione di essere «a carico», prevista da detta disposizione.

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1) Relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
2) di età pari o superiore a 21 anni
3) Ufficio per l’immigrazione

 

DOCUMENTI COLLEGATI:

Corte di Giustizia Europea 16/1/2014 n. C-423/12
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Diritto di soggiorno in uno Stato membro del cittadino di uno Stato terzo discendente diretto di una persona titolare di un diritto di soggiorno in tale Stato membro – Nozione di persona “a carico”

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