Sviluppiamoci? (2) Pubblicato il D.L. ..., con qualche aggiustamentino

Sviluppiamoci? (2) Pubblicato il D.L. …, con qualche aggiustamentino

Il c.d.  D.L. sullo sviluppo economico”, D.L. 13/5/2011, n. 70 – è  stato pubblicato, oltre una 1 settimana dopo l’adozione da parte del C.d.M., forse anche per effetto di quella che è stata definita quale leale collaborazione  istituzionale, imputabile all’incapacità di coordinare un collegio,  che costringe forzosamente  altri ad assolvere malvolentieri  ad un  ruolo riparatore, Sotto il profilo delle tecniche redazionali, si può notare come alcune disposizioni inizino  con una sorta di “delega legislativa” (o,se si vuole, con una definizione di principi), per altro attuata, disponendo modifiche puntuali, subito dopo.
Alcune norme (es. l’art. 5,  ma non solo) potrebbero essere suscettibili  di valutazioni che portino ad una valutazione d’illegittimità costituzionale, in quanto afferenti a materie nelle  competenze legislative regionali concorrenti (ma se si considerino  quelle nelle competenze legislative regionali esclusive, lo spettro delle norme “critiche”, forse si dilata).
Di un qualche interesse le modifiche al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, da parte dell’art,. 6, 2, lett. a) che riducono  alcune prescrizioni, che erano già state parzialmente ridotte (quanto meno sotto il profilo  sanzionatorio) in precedenza. Di più generale portata, la previsione dell’art. 6, 2, lett. b)  per cui, proseguendosi sulla scia degli obblighi di pubblicazione on-line, se ne individua  uno innovativo, consistente nel disporre (al solito, senza nuovo o maggiori oneri (sic! (come se la gestione di un sito web sia esenti da costi)),  che le P.A., per ogni procedimento  amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco  degli atti e documenti che l’istante  ha  l’onere  di  produrre  a  corredo dell’istanza, prevedendo, altresì, che un eventuale inadempimento, precluda la possibilità di rigettare il provvedimento sulla base della carenza di documentazione fornita, ma, anche, che legittimi  il ricorso alla SCIA, come se ogni procedimento amministrativo portasse ad esercitare un’attività: In materia di credito, si introducono gli assegni  bancari anche informatici e le copie informatiche degli assegni cartacei.

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