Testamento olografo della persona impossibilitata a scrivere: a certe condizioni, potrebbe essere attribuita all’amministratore di sostegno la legittimazione a ricevere, e verbalizzare, la volontà testamentaria

Testamento olografo della persona impossibilitata a scrivere: a certe condizioni, potrebbe essere attribuita all’amministratore di sostegno la legittimazione a ricevere, e verbalizzare, la volontà testamentaria

Il testamento olografo presenta caratteristiche, anche di ordine materiale, ma rilevanti ad substantiam, regolate dall’art. 602 CC, che richiede che l’intero testamento sia scritto, datato e sottoscritto integralmente di pugno da parte del testatore.
In altre parole, queste norme escludono (es.) che il testamento (olografo) possa essere redatto con mezzi meccanici (e non solo) e poi datato e sottoscritto di pugno, oppure solo sottoscritto di pugno da parte del testatore.
Fin qui la situazione è abbastanza pacifica, ma non viene considerato il caso in cui il testatore sia nell’impossibilità (materiale) di provvedere in tal senso, come potrebbe essere nel caso della persona che, pur sapendo leggere e scrivere, ne sia fisicamente impedita (es.) per un’ingessatura estensiva o per altro fatto fisico. Si sottolinea l’elemento della fisicità al fine di mettere fuori di discussioni questioni di capacità di agire. Vi è un’ulteriore situazione nella quale la capacità di agire è per legge ed espressamente posta fuori discussione, cioè quella che fa riferimento all’istituto dell’amministrazione di sostegno, nella quale il c.d. “beneficiario” conserva la capacità di agire (al punto che, qualora, fosse interdetto, la domanda di apertura dell’amministrazione di sostento importa la revoca dell’interdizione (art. 405, 3 CC) come condizione per gli effetti dell’amministrazione di sostegno.
In altre parole, questo ultimo istituto è ontologicamente incompatibile con una limitazione della capacità di agire. Il tribunale di Varese, con decreto del 12/3/2012, ha ritenuto che l’amministratore di sostegno possa (sia legittimato a) raccogliere le volontà testamentarie del paziente affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) dotato di comunicatore oculare ed espresse con tale strumento, riportarle in forma scritta su atto formale sottoscritto, con riguardo all’art. 409, 1 CC, in nome e per conto del beneficiario, con i poteri di rappresentanza sostitutiva. In tal modo operando l’amministratore diventerà strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento olografo. D’altronde, l’art. 591, 1, n. 2), CC esclude la capacità di testare per gli interdetti, ma non anche per i beneficiari dell’amministrazione di sostegno. Il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica gode del diritto a comunicare le sue volontà, nonché del diritto a che le stesse siano rese effettive, nel senso che, in caso di impossibilità di accesso alle forme previste dalla legge per beneficiarie di taluni diritti, siano introdotte misure per evitare l’impasse e, quindi, la discriminazione in base alla malattia.
Una tale pronuncia potrebbe, forse, anche sostenersi, se il G.T., a ciò richiesto, attribuisca all’amministratore di sostegno una tale legittimazione, cui segua il ricevimento delle volontà del beneficiario e l’ulteriore successiva verbalizzazione, mentre apparirebbe del tutto critica se l’attribuzione di questi compiti all’amministratore di sostegno intervenga a posteriori.

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