STATO CIVILE - Trascrizione dei matrimoni e delle unioni civili dall’estero. La trascrizione dall’estero a pieno regime della legge 76/2016

Approfondimento di R. Calvigioni

L’emanazione ed entrata in vigore dei d.lgs. n. 5/2017 e n. 7/2017, entrambi del 19 gennaio 2017, segnarono il passaggio alla fase definitiva di applicazione della legge 76/2016: in particolare, il legislatore del decreto n. 7 introdusse rilevanti modifiche alla legge 218/1995 proprio nella parte relativa al riconoscimento e trascrizioni delle unioni tra persone dello stesso sesso avvenute all’estero, addirittura prevedendo un duplice disposizione.
In merito alla trascrizione dei matrimoni omosessuali avvenuti all’estero, viene aggiunto l’art. 32-bis alla l. 218/1995 per riaffermare che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana: si tratta di disposizione che rispetta pienamente il dettato della l. 76/2016 e favorisce indubbiamente la trascrizione dei matrimoni avvenuti all’estero che avranno l’efficacia dell’unione civile. La disposizione si riferisce a tutte le ipotesi in cui un cittadino italiano avesse contratto all’estero matrimonio con cittadino straniero e non lascia adito a dubbi di alcun genere: gli effetti di quel vincolo sorto all’estero saranno esclusivamente quelli dell’unione civile. Questo significa che, come pure è previsto, la trascrizione del matrimonio avverrà nel registro delle unioni civili, a norma dell’art. 63 c. 2 lett. c) e c-bis) del d.P.R. 396/2000, e dell’art. 134-bis c. 3 lett. a) del r.d. 1238/1939: dunque, il legislatore ha precisato non solo che gli effetti saranno quelli dell’unione civile, ma anche che la trascrizione avverrà nel registro delle unioni civili, secondo la formula n. 193-quinquies del d.m. 27 febbraio 2017 e che tale unione dovrà essere annotata a margine dell’atto di nascita utilizzando la formula n. 139-bis dello stesso d.m. 27 febbraio 2017, il cui testo indica semplicemente cheè stata costituita unione civile, senza alcun richiamo al matrimonio contratto all’estero, né altre possibili opzioni riportate nel formulario ministeriale né utilizzo di una terminologia diversa.

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