Trascrizioni di atti di stato civile formati all’estero. Orientamenti ministeriali.

Trascrizioni di atti di stato civile formati all’estero. Orientamenti ministeriali.

Un tempo (cioè fino al 29/3/2001), il Titolo XII dell’Ord. St. Civ. (R. D. 9/7/1939, n. 1238), considerava l’aspetto sanzionatorio (“…Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ….”). Per quanto il citato Titolo XII sia stato spesso poco applicato, tra le infrazioni rientrava anche (es.) quell’inosservanza del termine “subito” (divenuto, nel RSC, l’attuale “senza indugio” dell’art. 15, 2 (ma anche art. 16) RSC) presente nell’art. 49, 2, ultimo periodo, Ord. St. Civ. Comprensibilmente, nel RSC non vi sono norme corrispondenti a quel citato Titolo XII, presupponendosi che, con la transizione da una fonte di rango primario ad una di rango secondario, sia stata colta l’improponibilità di non tenere conto della riserva di legge cui devono trovare fonte le norme di natura sanzionatoria.
Anche se non vi sia sanzione, questa carenza non dovrebbe, a rigore, determinare un venire meno dell’obbligatorietà di queste prescrizioni, anche per i termini.
Appare evidente come, se il termine (“senza indugio”) sia osservato, non può che aversi che l’inoltro degli atti dello stato civile all’USC competente non possa che aversi se non che da parte dell’autorità consolare italiana nel luogo di evento (nascita e morte, oppure matrimonio) all’estero.
Talora accade che trascrizione, tardive, pervengano da consolati italiani all’estero, diversi da quelli in cui è avvenuto, e registrato, all’estero l’evento, segno che una qualche inadempienza vi è stata da parte del cittadino italiano obbligatovi.
Su queste ipotesi, il MIN, con la circolare n. 15 del 24/6/2013, ha aderito all’impostazione secondo cui, poiché nell’art. 12, 11 RSC si fa riferimento, tra l’altro, in termini di legittimazione a richiedere una trascrizione di atti di stato civile ad una “pubblica autorità”, senza alcuna qualificazione quale potrebbe essere (es.) l’aggettivo “competente”, sussista la legittimazione in proposito non solo da parte dell’autorità consolare italiana competente per luogo di formazione all’estero dell’atto di stato civile oggetto di trascrizione, ma altresì di quella di possibile eventuale residenza della persona richiedente. Si potrebbe, anche, considerare come nelle ipotesi degli artt. 15, 2 e 16 RSC, l’autorità consolare italiana non abbia titolo a richiedere la trascrizione, quanto a trasmettere ai fini della prescritta trascrizione l’atto di stato civile, ma . forse – queste considerazioni rischiano di apparire troppo raffinate.
Va preso atto di questo orientamento, che altro non è se non la conseguenza di una presa d’atto di quanto spesso i cittadini italiani interessati, all’estero, da procedure di stato civile tendano bellamente ad ignorarle, fino a che non sorga un qualche torna conto. Cosa che forse non è particolarmente riconducibile ad un concetto di legittimità e di ossequio delle norme di legge caso per caso applicabili.

ALLEGATO:
Circolare Ministero dell’interno – Dip. affari interni e territoriali 24/6/2013 n. 15
Richiesta di trascrizione di atti di stato civile inoltrati dalle autorità consolari italiane all’estero

 

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