Tre, nuove, intese ai sensi dell’art. 8 Cost.

Tre, nuove, intese ai sensi dell’art. 8 Cost.

Molto spesso le leggi adottate in attuazione dell’art. 8 Cost. concernenti Intese con culti determinati, che riportano, sempre, come allegato, l’Intesa sottoscritta, presentano la caratteristiche che, dopo l’art. 1, diciamo “di principio”, l’art. 2 “riproduce” l’art. 1 dell’Intesa e così via.

Ciò potrebbe suggerire, come percorso più snello, che, come avviene per le leggi di ratifica di atti di diritto internazionale pattizio, essa possa ridursi all’art. 1, con rinvio, per il testo specifico, all’Intesa.

Questo, però comporterebbe, appunto, una “ratifica”, anziché una legge di “approvazione”, con ciò sottraendo in parte al Parlamento fattori di decisionalità, di cui (es.) si può avere memoria ricordando come, maggio 2001, il Parlamento non abbia approvato alcune Intese (si trattava, allora, quelle che riguardavano la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e l’U.B.I. (Unione Buddhista Italiana)), segno (senza entrare nel merito) che, intervenuta un’Intesa con un particolare culto, il Parlamento potrebbe anche non deliberare di regolare i rapporti tra la Repubblica Italiana e quel determinato culto in conformità all’Intesa stipulata.

Dal 22/8/2012 entreranno in vigore le leggi concernenti la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale , la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, nonché la Chiesa apostolica in Italia.

Alcune di queste Intese prevedono elementi comuni, come l’attenzione per l’ipotesi (eventuale) un possibile ripristino della leva obbligatoria, le norme sul matrimonio, ma anche quelle sul riconoscimento della personalità giuridica di propri “enti”, aspetto, questo, in cui si nota un’evidente tendenza a sottrarsi dalle disposizioni del dPR 10/2/2000, n. 361, preferendosi l’individuazione (“centralizzante”? O, forse, tali culti si rendono conto degli effetti che potrebbero aversi per gli “enti” la cui competenza si esaurisca in ambiti regionali ?) di competenze in capo ad organi statali.

Per quanto riguarda il matrimonio, non vi sono particolari novità, rispetto ad altre, precedente, Intese, se non quella per cui, nella prima (Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale) e nella terza (Chiesa Apostolica in Italia), spetti all’USC spiegare agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 CC, ma – soprattutto – che, e ciò è previsto in tutte queste tre Intese, che gli sposi possano rendere al ministro di culto, al momento della celebrazione, le dichiarazioni che la legge civile prevede possano farsi nell’atto (o, all’atto del) di matrimonio, con ciò dando una risposta, in termini di esplicita previsione normativa, ad una problematica presente per altri Intese, in cui, assente questa previsione, non sono mancate improprie interpretazioni per cui esse sarebbero altrimenti ammissibili (ammissibilità che non può sussistere se non presa in considerazione, in sede d’Intesa, dagli organi del singolo culto interessato).

Si segnala rispetto alla L. 30/7/2012, n. 127, il fatto che la norma sul matrimonio, presenta una premessa quella del riconoscimento della “esclusiva giurisdizione dello Stato per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio”, riconoscimento pressoché assente in altre Intese, anche precedenti (non senza considerare quanto previsto dall’art. 15, 3 L. 30/7/2012, n. 127 ….). In ogni caso, si ribadisce, al pari di tutte le Intese precedenti, come, siano sempre e solo gli sposi ad indicare, in sede delle dichiarazioni di cui all’art. 51, 1 RSC, la propria intenzione a contrarre matrimonio in tale forma (e, in un caso, indicando anche il comune di celebrazione), escludendosi – sempre e comunque – una qualche “richiesta” o simili da parte del Ministero di culto, ipotesi sussistente, nelle diverse forme di celebrazione del matrimonio in un solo ed unico caso (quello dell’art. 6 L. 27/5/1929, n. 847).

Tra l’altro, in alcune Intese è previsto che siano gli organi della specifica confessione religiosa a rilasciare titoli provatori della qualità di ministro di culto, in particolare (ma non solo) per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (nota, anche, come “mormoni”, cui fa espresso richiamo altresì l’art. 1, 4 L. 30/7/2012, n. 127),che presenta complessità organizzative articolate. Tra l’altro, dato che questa Chiesa ha, come prescrizione di precetto, l’assolvimento di attività missionaria (18 mesi per gli uomini 12 per le donne), la figura del missionario è esplicitamente prevista, anche sotto il profilo delle norme sull’ingresso e soggiorno degli stranieri (art. 5, 3 L. 30/7/2012, n. 127).

L’artt. 11, 5 L. 30/7/2012, n. 126 considera anche la prospettiva “cimiteriale”, prevedendo che (… laddove possibile …) per gli appartenenti all’Archidiocesi ortodossa d’Italia possano riservarsi reparti speciali nei cimiteri, in normale attuazione all’art. 100 dPR 10/9/1990, n. 285. Sul medesimo tema, la L. 30/7/2012, n. 128 prevede (art. 25) un approccio molto meno “possibilista”, nel senso disporre che “su richiesta della Chiesa, i piani regolatori cimiteriali debbano prevedere reparti speciali per la sepoltura dei propri fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del cimitero, sepolture che sono (sarebbero) perpetue in coerenza con i riti e la tradizione di tale Chiesa, perpetuità che, si badi, non riguarda le concessioni, quanto le singole inumazioni in tali reparti speciali (così che, forse non si dovrebbe parlare di perpetuità, quanto di inesumabibilità …), risolvendo l’apparente incongruità ricorrendo, in analogia alla strumentazione utilizzata già all’art. 16 L. 8/3/1989, n. 101 (Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche in Italia), a concessioni, a titolo oneroso alla “Chiesa”, con il vincolo del rinnovo, sempre a titolo oneroso, ogni 99 anni (con ciò portando a 2 i casi in cui il rinnovo di concessioni cimiteriali costituisca un obbligo); ne consegue, che la perpetuità dell’inumazione di trasla ad essere questione che riguardi la Chiesa concessionaria (o, forse, ad essere concessionario potrebbe essere il suo Ente Patrimoniale …).

Tra l’altro, sull’accoglimento in questi reparti speciali nei cimiteri vi è una vera e propria riserva ad un’auto-regolamentazione propria della Chiesa. Riornando a questioni affrontate inizialmente, in particolare sul rapporto tra Intesa e legge di sua “approvazione”, nonché sui possibili “spazi” cui il Parlamento possa esercitare la propria potestà legislativa, si deve considerare come, con riferimento all’Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, come alcuni aspetti dell’Intesa non siano proprio presente nella legge di “approvazione”, come quella sul trasferimento di beni (art. 20 Intesa) e, soprattutto, quanto previsto all’art. 21, 2 intesa secondo cui si prenderebbe atto che, per la «Chiesa», la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati, pur se tale “presa d’atto” (poi non intervenuta, ovviamente), sia comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.
Una tale impostazione (senza entrare nel merito dei presupposti religiosi), e pur se affermata da svolgere “nel rispetto delle norme vigenti”, presenta elementi che violano le norme dell’Unione europea, nonché quelle nazionali, in materia di trattamento di dati personali, e dove il “rispetto delle nome vigenti” ha (essendo già avvenuto …, in qualche comune) utilizzato, a mo’ di Trojan horse, un “errore” (come tale riconosciuto da un componente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, oggi non più in carica, ma che lo era quando l’ha riconosciuto) in cui il legislatore italiano è incorso in sede di redazione del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, cioè una delle 2 condizioni considerate all’art. 177, 3 D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

A parte il fatto che l”’errore” è stato dovuto ad un fraintendimento, rispetto alle disposizioni dell’art. 63, l’accessibilità agli atti di stato civile decorsi 70 anni dalla loro formazione, ha già permesso di, offrendo in cambio servizi di digitalizzazione, di acquisire immagini di atti di stato civile.
Basterebbe andare al Temple, al centro di Salt Lake City (certo, si potrebbe fare altrettanto nel Tempio in Zizzera, peccato che vi sia stata solo l’occasione di accedere al Temple e non al più prossimo Tempio in Svizzera), per accedere ad una “sala di consultazione” in cui vi solo lettori di micro-film (per i tempi più risalenti) e schermi per la visualizzazione di immagini digitali , connessa a vere e proprie banche-dati di ricerca, che consentono, con la semplice digitazione di un cognome e, se si voglia, anche di un prenome per individuare gli atti di stato civile così loro disponibili, ma anche i comuni che, non senza ingenuità, hanno consentito tali comportamenti.

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