TRGA Trento 4.10.2013, n. 321

TRGA Trento 4.10.2013, n. 321

La qualità di “elettore” (cioè di soggetto con elettorato attivo avente la residenza da ininterrotta almeno annuale) ai fini della presentazione delle liste di candidati alle provinciali non può essere oggetto di dichiarazione o autocertificazione che non sia costituita dal certificato rilasciato dal Sindaco territorialmente competente; tale carenza documentale non può essere sanata in quanto non si tratta di mera “incompletezza” della documentazione

TRGA Trento 4.10.2013, n. 321 > la sentenza

L’art. 27, comma 1 lett. f), della L.p. 2/2003 prescrive che, con la lista dei candidati, devono essere presentati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista; certificati attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune e sono in possesso del requisito residenziale (almeno un anno di residenza ininterrotta) per l’esercizio del diritto elettorale attivo per l’elezione del Consiglio provinciale, ex art. 12 della stessa L.p. 2/2003.il potere di autenticazione delle firme non assorba anche quello di certificazione della qualità di elettore è reso evidente dal fatto notorio che l’autenticazione si effettua sulla base di un documento di identità o della conoscenza diretta da parte dell’autenticante; circostanze, queste, che non dimostrano in alcun modo la sussistenza degli elementi che attribuiscono la qualità di “elettori”, come individuati dall’art. 12 della L.p. 2/2003 (almeno un anno di residenza ininterrotta nel territorio trentino).
Come già accennato, l’art. 27, comma 1 lett. f), della L.p. 2/2003 prescrive che i certificati, individuali o collettivi, attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune ed il possesso del requisito residenziale, devono essere rilasciati esclusivamente dai sindaci dei singoli comuni.
A sua volta, l’art. 25 della L.p. 2/2003 prescrive che la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da “elettori” che hanno diritto di votare nei comuni.
Dal che emerge con evidenza che la “sottoscrizione”, per essere considerata valida, deve essere comprovatamente – attraverso la specifica certificazione sindacale – riferita ad un “elettore”.
In mancanza di tale certificazione, dunque, bene ha fatto l’Ufficio centrale circoscrizionale a ritenere invalida la lista ricorrente per assoluta irritualità della sottoscrizione di trenta soggetti privi di prova della loro qualità di elettori.

Né l’Ufficio avrebbe potuto rimediare a tale carenza, in quanto la lista è stata temporalmente presentata in limine e ricevuta alle ore 15,19 dell’ultimo giorno utile, come risulta dal relativo verbale. D’altra parte, come già rilevato, non si trattava di una mera incompletezza della documentazione allegata, rilevabile in quanto tale con immediatezza dallo stesso Ufficio ai sensi dell’art. 28 della L.p. 2/2003, ma della non conformità della documentazione depositata alle tassative prescrizioni della legge elettorale provinciale, come sopra sinteticamente riportate, riguardanti l’inderogabile presentazione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali comunali e del requisito residenziale per l’esercizio del diritto elettorale attivo (art. 27, comma 1, lett. f, della L.p. 2/2003 cit).
Del resto, il principio della sacralità delle forme che ispira il procedimento elettorale implica l’applicazione della sanzione dell’esclusione, nel senso che gli elettori-presentatori sono tenuti a dimostrare documentalmente tale loro qualità nel procedimento stesso che la legge vuol vedere esaurito in tempi ristrettissimi (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 4.2.1997, n. 137; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17.5. 2002, n. 2104 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 6-5-2013, n. 4468).

 

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