ELETTORALE - Referendum popolare del 17 aprile 2016

Tutti gli adempimenti per gli uffici comunali

Ai fini dell’avvio del procedimento referendario del 17 aprile 2016, la circolare n. 4/2016 fornisce alcune specifiche sugli adempimenti degli uffici comunali.

Entro giovedì 3 marzo 2016

  • i responsabili degli uffici comunali dovranno perfezionare l’iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori già cancellati da altri comuni.
  • i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall’art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria) nonchè alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune, a norma dell’art. 41 del medesimo testo unico.
  • dovrà essere pubblicato all’albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto (modello n. 1 Ref.), a firma del sindaco, con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data della votazione e dell’orario di apertura dei seggi.

Entro domenica 13 marzo 2016

  • i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che – pur essendo compresi nelle liste elettorali – nel giorno fissato per la votazione non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell’elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell’elenco stesso nell’albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 18 marzo 2016

  • dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all’art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 2 aprile 2016

  • si dovrà provvedere ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.
  • l’ufficiale elettorale effettuerà gli adempimenti di cui al comma 5-bis dell’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

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