CITTADINI STRANIERI - Ulteriori 2 Intese ai sensi dell’art. 8 Cost.- UBI e UII

Con 2 leggi, la L. 31/12/2012, n. 245, relativa all’Unione Buddhista Italiana – UBI e L. 31/12/2012, n. 246, relativa all’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha – UII, sono state approvate altre 2 Intese.
Ai sensi dell’art. 8 Cost. Per la prima si potrebbe ricordare, per quanto ormai serva, come un’Intesa fosse già stata sottoscritta, 11,5 anni addietro (30/5/2001), e non tradottasi in legge, in quanto, discutendosene contestualmente, più o meno, con altra Intesa (Congregazione Cristina dei Testimoni di Geova), vi era stato il voto contrario da parte di una forza politica, che ha portato alla non approvazione dei D.d.L. relativi a più intese.
Va precisato che l’UBI è soggetto distinto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, costituente un altro “ramo”, o “scuola”, o “indirizzo”, distinzione che appare opportuna, se non altro sotto il profilo della consistenza (dichiarata) delle adesioni.
Le Intese ex art. 8 Cost. presentano la caratteristica di essere “singolari”, cioè di regolare i rapporti tra lo Stato e la singola confessione religiosa, singolarità che non cede anche quando le diverse Intese sembrino, apparentemente, ispirarsi ad una sorta di “modello”, oppure di “modelli”, non costituendo, mai, un qualche cosa che possa essere affrontato come se si trattasse di una regolazione “generalista”.
Le Intese, una volta stipulate, sono tradotte, per così dire, in legge, leggi che presentano la caratteristica di essere, sotto il profilo della forma, composta dalla legge vera e propria, a cui segue un “Allegato”, che riporta il testo dell’Intesa quale sottoscritta, spesso (ma vi è stato il caso dell’Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (detti, anche: Mormoni), L. 30/7/2012, n. 127, in cui alcuni aspetti, o punti, dell’Intesa non hanno trovato corrispondenza nella legge relativa) riportante il medesimo testo della legge, salvo, in alcuni casi prevalenti, con la differenza di una sorta di scorrimento nella numerazione, dove l’art. 1 dell’Intesa corrisponde all’art. 2 della legge relativa (l’art. 1 della legge è una sorta di “cappello”).
Per altro, gli organi della P.A., agendo sul piano degli “effetti civili”, non possono che considerare se non l’articolato della legge.
Di queste 2 ulteriori Intese, si segnalano (a) le norme sul servizio militare (art. 4 di entrambe le leggi), in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, (b) le norme sulla qualificazione dei ministri di culto (art. 8 di entrambe le leggi, per l seconda con un rinvio a disposizioni dello Statuto dell’UII), che considerano anche qui l’ipotesi del ripristino della leva, (c) le norme sul trattamento delle salme e dei cimiteri (art. 9 della prima ed art. 10 della seconda), materia in cui si può notare una differenza rilevante tra le disposizioni dell’art. 16 L. 8/3/1989, n. 101 (Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche) e dell’art. 23 L. 30/7/2012, n. 127 (Intesa con la già citata Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni), (d) le norme in materia di riconoscimento (= acquisizione della personalità giuridica), l’art. 12 di entrambe le leggi) è tale da determinare, oggettivamente, una deroga al dPR 10/2/2000, n. 361, fonte che aveva abrogato l’art. 12 CC, nella fase in cui erano trend logiche di c.d. “desertificazione normativa”, (e) il riconoscimento delle festività (art. 24 della prima ed art. 25 della seconda ) … nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro … (verrebbe la battuta su chi siano gli “amici di Marchionne” …), tra l’altro prevedendosi una comunicazione annuale, in analogia a quanto previsto della L. 8/3/1989, n. 101, del loro “calendario”, trattandosi di datazioni variabili, prevalentemente collegate a calendari lunari.
Si potrà notare come la prima legge (UBI) non consideri l’istituto del matrimonio, per cui non vi saranno “matrimoni buddhisti”, mentre questo è presente nella seconda (UII) (art. 9), istituto regolato, come già per altre Intese, prevedendo che la lettura degli artt. 143, 144 e 147 CC sia data dall’USC, ma anche prevedendo, esplicitamente (cosa che ha rilevanza sostanziale, non surrogabile da istruzioni amministrative), che i coniugi possano rendere, nell’atto di matrimonio, le dichiarazioni previste dalla legge civile. In entrambe le Intese (non nelle leggi), vi, è all’inizio, la formula, probabilmente di fonte governativa, di “culti ammessi”, che, seppure presente nella L. 24/6/1929, n. 1159, appare decisamente datata, ed impropria, almeno da quando sia vigente la Cost., il cui art. 8 supera del tutto il concetto stesso di “ammissibilità””.

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