Ulteriori semplificazioni: cittadinanza e dichiarazioni di cambiamento del … domicilio. La legge di conversione.

Ulteriori semplificazioni: cittadinanza e dichiarazioni di cambiamento del … domicilio. La legge di conversione.

Il D.L. 21/6/2013, n. 69, mediaticamente “decreto del fare”, è stato convertito, con qualche modifica, nella L. 9/8/2013, n. 98, entrando questa in vigore il 21/8 (anniversario dei fatti di Praga nel 1968 o, altrimenti, nel giorno stesso in cui si sono tenute le esequie del padre di Ilvo DIAMANTI, che qui si cita senza titoli accademici perché ogni condoglianza non può che essere diretta che alla persona), con contestuale pubblicazione del suo testo, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione (in triplice lettura).
Tra l’altro, si segnala la prevista “libertà” di Wi-Fi (quando non sia prevalente);
si re-interviene sull’Agenda digitale italiana e ricorso a CONSIP e/o M.E.P.A . per beni/servizi ICT;
vi sono ulteriori misure per la diffusione del c.d. domicilio digitale (prevedendo che, in sede di rilascio della C.I,.E. o in sede d’iscrizione APR o trasferimento di residenza (ma quando sarà operativa l’istituenda A.N.P.R.) vi sia l’assegnazione di una casella di PEC (assegnazione solo per il dichiarante o anche per gli altri membri della famiglia, magari con differenziazioni tra maggiorenni/minorenni, italiani/stranieri)?);
accesso alle banche dati pubbliche per l’accertamento dell’identità (o, dell’identità digitale, dato che si prevede anche il SPID, sistema pubblico per l’identità digitale, rivolto non solo alle persone fisiche, ma altresì alle imprese?);
norme in materia di carte valori; il favor per il Wi-Fi nei piccoli comuni, anche nei campi … (zone rurali) (ma si parla anche di “Comune di Roma” anziché dell’ente/entità di “Roma Capitale”);
la ri-visitazione delle procedure per ritardo nei procedimenti (con previsioni di impegno in bilancio che, se non vi siano ritardi, sono destinate ad andare in avanzo, in sostanzia comprimendo le disponibilità);
ri-pensamenti sulle condizioni di incompatibilità a cariche elettive, anche locali;
in materia di cittadinanza la norma del D.L. viene modificata prevedendo che la comunicazione vada fatta non al compimento dell’età, ma nei 6 mesi precedenti, nonché l’uso degli strumenti informatici nei relativi procedimenti (definiti di “rilascio” (sic!) della cittadinanza, uso degli strumenti telematici che si correla con le modifiche al C.A.D., sul superamento dell’uso del fax e l’impiego, esclusivo, della telematica (non si entra sulla questione pro/contro il fax, sia perché si interviene oggi sull’art. 47 C.A.D., quando una consimile importazione si era avuta con le modifiche all’art. 45 C.A.D, da parte del D. Lgs. 31/12/2010, n. 235, modifica non sempre colta, dato che, da un lato sembrano esservi atteggiamenti “nostalgici”, quanto, dall’altro lato, per la pulsione del legislatore verso un uso massivo delle ICT);
a soppressione di alcune certificazioni sanitarie (tra cui il certificato di sana e robusta costituzione fisica per l’assunzione alle dipendenze da P. A.);
vengono ri-modificate le disposizioni sulla C.I. e consenso/diniego alla donazione di organi (probabilmente da coordinare le norme sulla C.I. con la “confluenza” di tale consenso/diniego nel F.S.E.);
modifiche ulteriori alla c.d. “legge anti-corruzione” e in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità per le cariche pubbliche, inclusi i giudici ausiliari (a cui si prevede una spesa per PC non eccedente a 400 € (senza fornire gli indirizzi dopo pratichino tali hard discount)).
Nel complesso, su alcuni (anche non pochi) punti, verrebbe da chiedersi se il “legislatore” abiti lo stesso pianeta (essendosi con ciò avuta (senza neppure che ce ne accorgessimo) una “conquista dello spazio” anche senza strumenti astronautici, che si lasciano, ormai, ai cinesi dell’A.P.L. (=Forze Armate) ormai pressoché i soli che si possono permettere attività in quelle direzioni) di quello in cui operano i destinatari di questa o quella norma.

 

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