Ungheria e forma della dichiarazione ai fini dell'art. 116, 1 C.C.

Ungheria e forma della dichiarazione ai fini dell’art. 116, 1 C.C.

Il MIN, con circolare n. 11 del 15/05/2013, informa che sia da ritenersi valida una documentazione, ai fini di cui all’art. 116, 1 C.C., rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ungherese in Italia, secondo un modello, di cui viene allegato un fac simile alla circolare stessa. Il modello, formalmente rilasciato da tale autorità, ha come assunto prodromico una dichiarazione sostitutiva resa dai cittadini ungheresi.

Una situazione – apparentemente – simile si riscontra con riguardo alla Federazione russa la quale, dal 1° febbraio 2013 (sembrerebbe), ha adottato di non rilasciare alcuna dichiarazione prevista dall’art. 116, 1 C.C., quanto di una dichiarazione, resa dal cittadino russo avanti alla propria rappresentanza chiamata solo ad autenticare la firma del proprio cittadino (o della propria cittadina) dichiarante.

La differenza tra le due situazioni consiste nel fatto che nel secondo caso (Federazione russa) non vi è proprio alcun rilascio da parte delle autorità di detto Stato di alcuna dichiarazione, mentre nella prima (Ungheria) l’autorità ungherese rilascia una dichiarazione, restando all’interno dell’ambito, non sindacabile, della legislazione ungherese non solo le forme, ma anche le procedure, incluse quelle preliminari, per addivenire ad un rilascio della dichiarazione prescritta dall’art. 116, 1 C.C.

Dichiarazione che alcuni, per brevità, ma del tutto impropriamente, chiamano, talora, anche “nulla-osta”.

Allegati:

Circolare Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 15 maggio 2013, n. 11

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *