Urgentissimo...dal 27/1 al 9/2/2012: pubblicato il D.L. "semplificazioni"

Urgentissimo…dal 27/1 al 9/2/2012: pubblicato il D.L. “semplificazioni”

Dopo i vari preannunci, tra l’altro con la diffusione di alcune, non sempre omogenee, “versioni” diverse, e con un ulteriore “passaggio” in C.d.M. il 3/2/2012, è stato pubblicato il D.L. 92/2/2012, n. 5, c.d. sulle “Semplificazioni”, aspetto che, forse, costituisce la motivazione reale per cui il Sindaco di Roma Capitale ha emanate l’ordinanza sull’obbligo di montare le catene, per evitare che vi siano “slittamenti” …
Il D.-L. interviene in numerosi, quanto variegati ambiti, ma anche sugli effettti della mancata osservanza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, sull’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive nella S.C.I.A. limitandola, ma anche, per quanto riguarda i SS. D., sul c.d. (terminologia decisamente molto “mediatica”) “cambio di residenza in tempo reale”, che non è stato affrontato in termini di connessioni tra comuni, quanto, per certi versi, riprendendo norme regolamentari ed elebvandole a norme di legge (altro che “desertificazione normativa .), come è il caso dei termini per rendere le dichiarazioni anagrafiche o la loro decorrenza, le comunicazioni in caso di icoerezerne (false dichiarazioni, introducendo procedimenti nuovi (anche se vi era chi già, indebitamente, lo faceva), quale la comunicazione della dichiaarzione di trasferimento di residenza ai fini del c.d. “blocco” della certificazione, la previsione di un possibile superamento (oppure di una ri-conferma) del Mod. APR/4 (che il dPR 30/5/1989, n. 223 attribuisce all’ISTAT ed, ora, è attribuito al MIN, con l’innovazione delal disponibilità on-line, per consentirne il down-load (sembra, stante il richiamo all’art. 38 dPR 28/12/2000, n. 445), e, infine, il rivnio (90 giorni) per modifiche regolamentari che cerchibno di rendere coerente il sistema, inclusa la previsione di un possibile “ripristino” delle registrani APR antecedente a dichiarazioni incoerenti.
In pratica,l’aintero art. 5 non è applciabile dall’entrata in vigore del D.-L. 9/2/2012, n. 5. L’art. 6 prevede che tutta una serie di comunicazioni in materia di stato civile, anagrafe (nei richiami normativi nonè citato l’art. 6 L. 24/12/1954, n. 1228) ed elettorale, avvenga per via telematica, incluse quelle che i comuni devono fare alle questure per gli stranieri, ma anche quelle dei notai agli USC ex art. 162 CC. fino alla trasmissione delle liste di leva (le cui modalità saranno definite con D. M. entro 6 mesi).
Intervento del tutto importante, specie considerando la data di emanazione (circa una decisa di giorni prima del mardi gras, che si passa, di norma, al French Quarter a New Orleans, alcuini, a scelta, a Rio de Janeiro), la modifica della data di scadenza dei documenti d’identità e/o riconoscimento, che (questa è vera, sostanziale, innovazione!) è in funzione di “agganciarla” all’orosocpo di ciascuna persona.
Per altro, è stata omessa la previsione per apporre un (ulteriore) timbro (l’amena “apostilla”) di proroga, probabilmente memori di effetti già avutisi in precedenza.
Poco comprensibile, in termini di attualiotà, l’art. 8 concernente i concorsi e le selezioni per l’assunzione alle dipendenze di P.a., dato che da un lato vi sono i “blocchi” nelle assunzioni, sempre più pervasivi, dall’altro chi vorebbe mai, di questi tempi, avvalersi di questa strumentazione, con il rischio dic adere in una situazione di .. monotonia o, magari anche, di stare vicino alla mamma ed al èapà (il senso della famiglia .).
Tra l’altro, viste le previsioni/condizioni meteo, interessanti i giorni di entrata in vigore, non poteva mancare la semplificazione concernente le caldaie per il riscaldamento (art. 9).
Si osserva, incidentalmente, come anche questo D.-L. 9/2/2012, n.5 intervenga a modificre in più punti sila il Codeice dell’amniente che il Codice degli appalti, da ultimo modificati anche dal D.-L. 24/1/2012, n. 1, così come dai precedenti D.L.: insomma, si tratta di disposizioni oggetto di conmtinui interventi modificativi.

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