Verso il c.d. "contratto di integrazione", oppure P.d.S. "a  punti" ed all'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

Verso il c.d. “contratto di integrazione”, oppure P.d.S. “a  punti” ed all’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

Il C.d.M. del 28/7/2011 n. 147, ha approvato numerosi provvedimenti, tra i quali un D. Lgs. in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, che costituisce un ulteriore tassello del federalismo fiscale introdotto (L. 5/5/2009, n. 42), che è diretto a rafforzare la responsabilizzazione, la trasparenza e l’effettività del governo delle autonomie territoriali ed introduce fra l’altro la relazione di fine legislatura, o mandato, che costituisce un rendiconto finale dell’attività svolta, vero e proprio strumento pubblico di controllo democratico nei confronti degli amministratori regionali e locali, in vista delle successive elezioni.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari, nonché uno schema di regolamento che, in attuazione della legge sul federalismo fiscale, disciplina le modalità di svolgimento del referendum popolare che renderà possibile la trasformazione in città metropolitane dei principali capoluoghi italiani. Inopltre, e sempre tra gli altri, anche 2 regolamenti in materia di rilevazioni statistiche; il primo elenca quelle rientranti nel programma statistico nazionale 2011-2013 per le quali sussiste l’obbligo di risposta, il secondo prevede sanzioni in violazione del predetto obbligo, come disposto dal decreto legislativo in materia di Sistema statistico nazionale.
Nella medesima seduta è stato altresì approvato un regolamento teso a stabilire i criteri e le modalità per la sottoscrizione, contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, testo su quale sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
Si tratta del c.d. “contratto di integrazione” che prevede che gli stranieri che entrano per la prima volta in Italia, di età superiore ai 16 anni (superando l’art. 2 CC ? No dato che si prevede la co-firma degli esercenti la potestà, se . soggiornanti in Italia), possano stipulare un accordo con lo Stato.
Lo straniero si impegna ad acquisire la conoscenza della lingua italiana e una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche italiane (e pensare che, un tempo, nelle scuole medie (come si chiamavano) vi era, tra le discipline curriculari, l’Educazione Civica .) e della vita civile (che significa?) in Italia.
Interessante, l’art. 6, sulla verifica dell’accordo, che prevede tale verifica un mese prima della scadenza del biennio dell’accordo, termine che non guasterebbe porre in relazione con il termine per la presentazione della domanda di rinnovo del P.d.S., di cui all’art. 5, 4 D. Lgs. 25/7/1998, n. 286 ..
L’art. 9 “inventa” un’altra anagrafe, l’anagrafe nazionale degli accordi di integrazione, completamente informatizzata ed è interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, Lo Stato assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica di durata tra le 5 e le 10 ore. Lo straniero, che frequenta i corsi, partirà con 16 crediti e dovrà arrivare alla soglia di 30 crediti. Al termine del bienni o si svolgerà gratuitamente un test inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica. Per i crediti inferiori a 30 ci sarà una proroga annuale dell’accordo.
Per i crediti pari o inferiori a zero ci sarà l’espulsione dello straniero.
Per il Ministro dell’interno, l’accordo di integrazione fra lo Stato e lo straniero è “un’iniziativa importante che va nel senso della responsabilizzazione e dell’integrazione dello straniero.
Incidentalmente, si osserva come anche la scelta del medico di medicina generale agli sportelli dei distrutti sanitari delle ALS, costituisca . credito.
Per la conoscenza della lingua, nei livelli indicati, riferiti al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa (che non è organismo dell’Unione europea) possono anche valere i titoli acquisiti all’estero, cioè prima dell’ingresso in Italia.
Per chi condivide quest’impostazione, si tratta di un’innovazione molto rilevante sul tema della gestione dei flussi di cittadini stranieri”. Il Ministro del lavoro ha sottolineato: “Non è affatto uno strumento punitivo, ma consente alla persona immigrata di far valere positivamente ciò che realizza. Non è un percorso ad ostacoli, sollecita i minimi requisiti di volontà di integrazione”.
I crediti ottenuti dallo straniero verranno decurtati in caso di mancata frequenza ai corsi, e nei casi di condanna penale anche quando non definitiva, di sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva, di commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.
Per altro, è da chiederci se gli S.U.I. / questure vengano  messi nelle condizioni, operative, per poter far funzionare il tutto.

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