ANAGRAFE - IL CASO – Determinazione dell’importo della sanzione anagrafica

a cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Quest’ufficio ha provveduto a disporre con provvedimento d’ufficio la mutazione di residenza di un cittadino che nonostante il nostro invito non ha mai voluto rendere la dovuta dichiarazione anagrafica. Ora che il provvedimento è stato adottato è necessario applicare la sanzione anagrafica prevista dall’articolo 11, comma 1 della legge n. 1228/1954 che prevede un importo da 100 a 500 euro. Si chiede quali siano i criteri per determinare in concreto l’importo della sanzione.

Risposta

Il nuovo articolo 11 della legge anagrafica, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024, prevede l’applicazione, per il procedimento accertativo e sanzionatorio, delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il verbale che dovrà essere redatto dall’ufficio in caso di accertamento delle violazioni anagrafiche dovrà indicare la sanzione amministrativa (riportando il minimo e il massimo) e ammettere la facoltà per il sanzionato di avvalersi del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 689/1981. Tale norma prevede che è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nel caso della violazione indicata nel quesito il pagamento in misura ridotta sarà pari a euro 166,67, che è la somma più favorevole per il sanzionato fra la terza parte del massimo (euro 500 / 3 = euro 166,67) e il doppio del minimo (euro 100 x 2 = euro 200).
Nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta, il Vostro ufficio deve trasmettere un rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio appositamente individuato nell’amministrazione comunale per le sanzioni, al fine dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Sarà quest’ultimo ufficio, sentito il trasgressore o valutati gli eventuali scritti difensivi, a determinare nel concreto la misura della sanzione fra il minimo e il massimo stabilito dalla legge.

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