AIRE- ANAGRAFE - COME FARE PER … l’iscrizione all’AIRE dichiarata in Comune

I principali adempimenti nel caso di procedimento di iscrizione all’AIRE avviato in seguito alla presentazione della dichiarazione in Comune, anche in considerazione della nuova disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge di bilancio 2024

Approfondimento di W. Damiani

In questo contributo illustriamo i principali adempimenti nel caso di procedimento di iscrizione all’AIRE avviato in seguito alla presentazione della dichiarazione in Comune, anche in considerazione della nuova disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge di bilancio 2024.

Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza in uno Stato estero è tenuto ad iscriversi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). L’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 prevede al primo comma che “I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione”.

In realtà sono previste due modalità con cui può perfezionarsi l’iscrizione AIRE per trasferimento di residenza all’estero, in quanto l’interessato può:

  1. dichiarare l’avvenuto trasferimento all’estero direttamente al consolato italiano competente per territorio;
  2. rendere la dichiarazione di emigrazione all’estero al comune di iscrizione anagrafica, fermo restando l’obbligo di recarsi al competente consolato per rendere la dichiarazione di espatrio.

Le due modalità hanno riflessi diversi sulla decorrenza dell’iscrizione AIRE:

  • nel primo caso l’iscrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione resa al consolato italiano, riportata sul modello cons01;
  • nel secondo caso invece l’iscrizione decorre dalla data in cui è stata presentata all’ufficio anagrafe la dichiarazione di emigrazione all’estero, sempreché venga resa la dichiarazione al consolato entro novanta giorni dall’arrivo nella circoscrizione consolare.

Vediamo di riepilogare gli adempimenti in capo all’ufficio nel caso in cui l’interessato intenda avvalersi di questa seconda possibilità.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

Consulta la rubrica Come fare per …

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *