Autenticazione delle firme per la presentazione delle candidature

Autenticazione delle firme per la presentazione delle candidature

Nel sospendere il giudizio (finalizzato all’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti per le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione regionale della Lombardia svoltesi il 28 e 29 marzo 2010), ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 1, e 77 c.p.a. e dell’art. 295. c.p.c., in attesa della decisione sulla querela di falso proposta innanzi al giudice civile,, il massimo organo di giustizia amministrativa ha precisato:
 
– l’autenticazione delle sottoscrizioni non rientra nel novero delle manifestazioni di volontà, bensì in quello delle attestazioni di verità, vincolate dalla osservanza di formalità garantistiche e soggette a rigorosa responsabilità penale nella ipotesi di falso;
 
– il bene giuridico tutelato dalle norme in materia di procedimento elettorale non è soltanto il corretto svolgimento della competizione elettorale, ma anche e soprattutto la genuinità della volontà dei cittadini sulla scelta di sostenere determinate liste di candidati e, ancor prima, sulla effettività e genuinità delle candidature e dei loro presentatori.

Qui il testo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V dell’11 giugno 2012 n. 3400

 

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