CITTADINI STRANIERI - Diritti all’interpretazione (e traduzione) attuata la direttiva 2010/64/UE

Con il D. Lgs. 4/3/2014 è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con modifiche, anche, al C.P.P. ed il T.U.S.G..
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2014.
Le previsioni introdotte sono indirizzate a rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana, il diritto di piena e consapevole partecipazione al processo.
Vale la pena ricordare come il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’art. 6 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e che lo scopo della Direttiva del 2010 è quello di assicurare questo diritto al fine di garantire il diritto ad un processo equo. In tale direzione la Direttiva pone norme minime comuni da applicare con riguardo all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e per facilitare l’applicazione di tale diritto nella pratica. Partendo da basi fondamentali come la tutela dell’equità del procedimento e l’esercizio del diritto di difesa, la stessa Direttiva ha poi affrontato i temi dell’adeguatezza dell’assistenza linguistica, della garanzia di un livello di qualità sufficiente, del controllo sull’adeguatezza da parte degli Stati membri, dell’istituzione obbligatoria di un registro degli interpreti e dei traduttori per terminare con il controllo e l’intervento sul piano della formazione di questi professionisti.
Il D.Lgs. 32/2014, in attuazione della suddetta Direttiva, mira a garantire al cittadino straniero, che inciampi in un processo penale, la precisa comprensione di cosa accade, ai fini del corretto esercizio
del diritto alla difesa.
Il provvedimento afferma che l’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato  e il fermato, che non  conoscono  la  lingua  italiana,  hanno  diritto all’assistenza  gratuita  di  un  interprete  per  conferire  con  il difensore.  Viene in tal modo elevata al rango di diritto la mera esigenza di comprendere gli eventi e di poter conferire con il proprio avvocato. Allo stesso modo si prevede che l’imputato che non conosce la  lingua  italiana  ha  diritto  di  farsi  assistere  gratuitamente,  indipendentemente  dall’esito  del  procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere  l’accusa  contro di lui formulata e di seguire il compimento degli  atti  e  lo svolgimento delle udienze cui  partecipa. Ha  anche diritto  all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con  il  difensore prima di rendere  un  interrogatorio,  ovvero  al  fine  di  presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
Negli stessi casi evidenziati l’autorità procedente deve disporre la  traduzione  scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio  dei diritti e delle facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia,  dell’informazione  sul  diritto  di  difesa,  dei  provvedimenti  che  dispongono misure cautelari  personali,  dell’avviso  di  conclusione  delle indagini preliminari,  dei  decreti  che  dispongono  l’udienza  preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e  dei  decreti  penali di condanna.
Onde evitare abusi è previsto che l’interprete e il  traduttore  siano  nominati  anche  quando  il  giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di  polizia  giudiziaria  ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
Il legislatore rimette all’autorità giudiziaria l’accertamento  della  conoscenza  della  lingua  italiana da parte del soggetto coinvolto nel procedimento, disponendo una presunzione di conoscenza della stessa, fino a prova contraria, per chi sia cittadino italiano.
Il recepimento della direttiva 2010/64/UE rappresenta un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati ed imputati, necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nelle materia penali aventi dimensione sovranazionale.

DOCUMENTI COLLEGATI
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32
“Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.”
(GU Serie Generale n. 64 del 18-3-2014; in vigore dal 2/4/2014)

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