CITTADINI STRANIERI - Stranieri: documento di viaggio per entrare nello Spazio Schengen

A seguito di una modifica apportata al Codice Frontiere Schengen, dal 19 luglio 2013 tutti i cittadini di Paesi terzi (soggetti o meno ad obbligo di visto) che intendano soggiornare nel territorio degli Stati membri (per soggiorni di durata non superiore ai 90 giorni su un periodo di 180 giorni) dovranno essere in possesso di un documento di viaggio che abbia validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri e che sia stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.

Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.

In particolare, si ricorda che:

  • nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
  • la validità del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri [Art. 12 Reg. CE n. 810/2009, Art. 1 p. 5 lettera a) sez. ii) Reg. UE n. 610/2013];
  • il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti [Art. 12 Reg. CE n. 810/2009, Art. 1 p. 5 lettera a) sez. ii) Reg. UE n. 610/2013];

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti:

  • Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all’altro. Può essere:
    • diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario;
    • individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia).

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

  • titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
  • titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;
  • titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;
  • libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività. E’ riconosciuto come documento valido per l’ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
  • documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall’obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l’ingresso sia determinato da motivi inerenti l’attività professionale;
  • lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU a New York il 21.11.1947. I titolari del suddetto documento sono esenti da visto per breve soggiorno (non superiore a 90 giorni);
  • documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale – militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall’Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
  • carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. E’ esente da visto;
  • carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E’ esente da visto;
  • elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 30.11.1994. I titolari sono esenti dall’obbligo di visto;
  • lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;
  • lasciapassare – o tessera – di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.

 

ultima modifica: 29/07/2013

Fonte: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/IngressoSoggiornoInItalia/Passaporti_documenti.htm

 

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